Nessuna indennità sarebbe pertanto dovuta al proprietario. Neppure per titolo di espropriazione materiale temporanea, poiché __________ non solo non ha subito danni in relazione al valore della proprietà, ma ha per di più beneficiato dell'aumento di quel valore sul locale mercato immobiliare, conservando parimenti e nonostante l'esistenza del vincolo l'uso ed il godimento del proprio fondo. L'abbandono del vincolo e la rinuncia all'esproprio materiale insita nel provvedimento ha nondimeno indotto il Tribunale di espropriazione ad assegnare all'istante un indennizzo di fr. 4'000.- per inconvenienti ex art. 7 cpv.