Tale evento si era però verificato nel 1980 a carico della superficie gravata dal vincolo AP inclusa in zona SIII, atteso che prima dell'approvazione del PR quella fascia triangolare di mq 1424 posta a ridosso della zona di protezione II era autonomamente edificabile ed è solo con l'istituzione del vincolo che essa ha perso le sue prerogative edilizie. A mente del Tribunale di espropriazione, l'intera particella ha tuttavia riacquistato la propria edificabilità a seguito della variante di PR approvata nel 1994. Nessuna indennità sarebbe pertanto dovuta al proprietario.