Il primo giudice ha stabilito innanzi tutto che nel 1974 l'edificabilità della parte settentrionale del fondo non era stata pregiudicata dalla sua inclusione nella zona di protezione III del pozzo e quindi non vi era stata alcuna espropriazione materiale a carico di quella porzione di terreno. Tale evento si era però verificato nel 1980 a carico della superficie gravata dal vincolo AP inclusa in zona SIII, atteso che prima dell'approvazione del PR quella fascia triangolare di mq 1424 posta a ridosso della zona di protezione II era autonomamente edificabile ed è solo con l'istituzione del vincolo che essa ha perso le sue prerogative edilizie.