Donde il rinvio dell'incarto al primo giudice per fissare l'eventuale indennizzo dovuto all'espropriato, con l'incarico di valutare in particolare se l'espropriazione materiale non si era per caso estesa a tutta la superficie della particella, se perdurava a dispetto della pianificazione approvata nel 1994 all'evidente scopo di farla venir meno (tolto il vincolo AP, l'angolo S-E del fondo è stato posto in zona inedificabile con la possibilità però di computare i suoi indici in quelli del settore ubicato in zona RAr4) e, caso contrario, se il proprietario non aveva comunque diritto ad un risarcimento per il blocco del terreno intervenuto a far tempo dal 1974, rispettivamente - per la