Esperiti i dovuti accertamenti, questo Tribunale ha ritenuto in pratica che le restrizioni sancite nel 1974 dal piano di protezione del pozzo di captazione dell'acquedotto comunale di __________, segnatamente il divieto di costruzione imposto dalla zona di protezione II sull'angolo S-E (ca. 2400 mq) della proprietà __________, avevano indubitabilmente mortificato le pregresse potenzialità edificatorie di quella specifica porzione di terreno ingenerando espropriazione materiale.