Adito da __________, con sentenza 25 luglio 1996 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta pronunzia e disposto la retrocessione degli atti all'istanza inferiore per un nuovo giudizio quo all'eventuale indennità dovuta all'espropriato. Esperiti i dovuti accertamenti, questo Tribunale ha ritenuto in pratica che le restrizioni sancite nel 1974 dal piano di protezione del pozzo di captazione dell'acquedotto comunale di __________, segnatamente il divieto di costruzione imposto dalla zona di protezione II sull'angolo S-E (ca.