{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-35_1999-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17097&nX40_KEY=4933359&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ae8234b506dbc366338cdd23adecf967"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.35"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.35"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:34:16", "Checksum": "59fe0ae95d02efacedfeb60505a5d278", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.35\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4.1. La problematica rientra nel novero di quelle poco esplorate. La rara dottrina e giurisprudenza che si è espressa sull'argomento concorda tuttavia nel ritenere che, così come previsto dalla legge in caso di rinuncia all'espropriazione formale (cfr. art. 7 cpv. 3 e 5 Lespr), anche in caso di decadenza dell'espropriazione materiale l'espropriato ha diritto al risarcimento del danno subito, segnatamente al rimborso delle spese di patrocinio sopportate nel corso della procedura espropriativa. I proprietari che recuperano la componente edilizia dei loro fondi e beneficiano nel contempo dell'aumento del valore venale dei terreni sul mercato immobiliare possono aspirare al riconoscimento di un indennizzo di maggior ampiezza solo se provano che senza la restrizione avrebbero potuto trarre dal fondo un profitto superiore, in particolare edificandolo o vendendolo. La semplice possibilità di edificare o alienare il terreno non è però sufficiente. Soltanto la comprovata vanificazione di un progetto concreto può entrare in linea di conto (Catenazzi, Rinuncia ad un vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato in Il Ticino e il diritto, p. 222 e rinvii; Scolari, Commentario, N. 104 ad art. 6 LALPT; DTF 120 Ib 465 consid. 5e; 109 Ib 20 consid. 4, 268 consid. 2; RDAT I-1991 N. 53).\n4.2. Le indagini esperite dal primo giudice in ordine all'andamento nel tempo delle quotazioni commerciali dei terreni edificabili di __________ dimostrano inequivocabilmente come il valore venale dei fondi ubicati nella stessa zona del mapp. __________ sia ampiamente e costantemente cresciuto tra i primi anni del '70 ed il 1990/91 (prezzo medio anni '70: fr. 252.-/mq; anni '80: fr. 330.-/mq, esclusa per inattendibilità la punta minima di fr. 44.-/mq relativa al mapp. __________; anni '90: fr. 559.-/mq). La generale flessione notoriamente registrata dal mercato nel 1990 non sembra aver influito sul valore dei terreni di __________, atteso che il prezzo in assoluto più alto tra quelli rinvenuti si riferisce alla compravendita di un particellare R4 (mapp. __________) realizzata nel 1991.\nFatte le debite calcolazioni, il valore della componente edilizia recuperata da __________ risulta di gran lunga superiore all'indennità d'espropriazione materiale e relativi interessi che il proprietario avrebbe potuto incassare in assenza della variante del 1994 sulla base dei valori in uso nel 1974 e nel 1980. Sotto questo profilo, è evidente come egli non abbia subito alcun pregiudizio dal blocco della parte meridionale del terreno che gli è stato imposto per lunghi anni. Anzi.\n4.3. Per quanto si sia sforzato di dimostrare che senza le restrizioni avrebbe tratto dalla proprietà un maggior profitto, il ricorrente non è riuscito nel suo intento.\nIl mapp. __________, parzialmente edificato nel 1962 per fungere nel suo complesso da base operativa ad un'impresa di costruzioni, è sempre stato utilizzato conformemente alla specifica destinazione assegnatagli dal proprietario, anche durante la vigenza dei vincoli generatori di espropriazione materiale. Dagli atti non emerge che l'istituzione delle restrizioni ha impedito la realizzazione di un progetto concreto di costruzione o di vendita. Traspare tutt'al più che un paio di trattative intavolate nell'ottica di una cessione totale o parziale del fondo durante il lasso di tempo interessato dai vincoli sono naufragate a causa del prezzo verosimilmente esagerato preteso dal proprietario. Queste circostanze non bastano tuttavia per ammettere la sussistenza di un pregiudizio risarcibile e giustificare il riconoscimento delle indennità rivendicate dall'insorgente.\n4.4. Il primo giudice ha nondimeno accordato al ricorrente un indennizzo di fr. 4'000.- per le spese affrontate nella procedura.\n__________ contesta indirettamente tale importo definendolo un \"contentino\", ma omette di sostanziare la propria censura e di indicare in particolare l'ammontare effettivo degli oneri cagionatigli dal procedimento espropriativo; nella parte conclusiva del proprio gravame insiste infatti nel rivendicare la riparazione dei danni conseguenti alla temporanea limitazione della facoltà di disporre, senza disquisire sul quantum dell'unica indennità riconosciutagli dalla prima istanza.\nTale carenza non impedisce comunque a questo Tribunale di rivedere la questione in base al principio dell'applicazione d'ufficio del diritto e sulla scorta degli elementi di giudizio a sua disposizione. Orbene, se si considera oggettivamente la complessità fattuale e giuridica della pratica, la sua estensione, nonché la diligenza ed il tempo impiegati dal patrocinatore dell'insorgente, l'indennità assegnata dal Tribunale di espropriazione appare effettivamente inadeguata: viene dunque fissata in fr. 8'000.-, importo tutto sommato più ossequioso dei criteri chi informano la quantificazione di questo particolare risarcimento in ambito espropriativo e certamente rispondente al concetto di equità ancorato all'art. 7 cpv. 3 Lespr.\n5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso è parzialmente accolto.\nLa tassa di giudizio segue la soccombenza pressoché totale dell'insorgente (art. 28 PAmm). Per le stesse ragioni non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 22 ter Cost.; 5 LPT, 39 LALPT; 7, 9, 39, 50 Lespr; 18, 28 e 31 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§. Di conseguenza il dispositivo 2 della decisione 28 ottobre 1997 (no. 19/96-98) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato e riformato come segue:\n\"2. All'istante è riconosciuta un'indennità per inconvenienti di fr. 8'000.-.\"\n2. La tassa di giustizia di fr. 950.- è posta a carico del ricorrente.\n|\n3. Intimazione a: |\n__________ |\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}