{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-35_1999-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17097&nX40_KEY=4933359&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ae8234b506dbc366338cdd23adecf967"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.35"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.35"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:34:16", "Checksum": "59fe0ae95d02efacedfeb60505a5d278", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.35\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nQuanto alle perizie, si può tranquillamente rinunciarvi, atteso che l'accertamento dell'espropriazione materiale e la sua estensione, così come l'estimo del valore del fondo espropriato competono al Tribunale e non implicano la padronanza di nozioni specialistiche più estese di quelle in possesso dei giudici delle espropriazioni.\n2. Le problematiche rimaste litigiose in questa sede sono ancora legate al tema dell'eventuale indennità espropriativa dovuta al ricorrente, tema sul quale il primo giudice è tornato ad esprimersi con la sentenza impugnata a seguito della retrocessione della pratica disposta a suo tempo da questo Tribunale (cfr. STA 25 luglio 1996).\nIn sostanza, sono tuttora controversi i quesiti a sapere se l'assetto pianificatorio entrato in vigore nel 1994 abbia rimediato all'espropriazione materiale della parte meridionale del mapp. __________ e, all'occorrenza, se al proprietario del fondo non debba comunque spettare un risarcimento per il blocco del terreno avveratosi dal 1974 al 1994, rispettivamente - per i ca. 1400 mq gravati dal vincolo AP compresi in zona SIII - dal 1980 al 1994.\n3. 3.1. Questo Tribunale ha già avuto modo di accertare che le restrizioni sancite nel 1974 dal piano di protezione del pozzo di captazione dell'acquedotto comunale di __________, segnatamente il divieto di costruzione imposto dalla zona di protezione II sull'angolo S-E (ca. 2400 mq) della proprietà __________, hanno mortificato le potenzialità edificatorie che quella porzione di terreno possedeva prima dell'istituzione del provvedimento, ingenerando espropriazione materiale (cfr. STA 25 luglio 1996, p. 9).\nNella sentenza impugnata il Tribunale di espropriazione ha stabilito che nel 1980 l'espropriazione materiale si è estesa all'intero settore meridionale della proprietà. In effetti il vincolo AP entrato in vigore il 12 agosto 1980 è stato apposto su tutto il sub. i del fondo ed è quindi andato a gravare non solo 2400 mq compresi nella zona SII già espropriati materialmente nel 1974, ma anche 1423 mq ca. inseriti in zona SIII, ancora edificabili e sfruttabili in modo autonomo. Orbene, se si pon mente al fatto che l'inclusione di un terreno edificabile in una zona per attrezzature pubbliche è, per costante giurisprudenza, costitutiva di espropriazione materiale stante la perdita della facoltà di edificare che colpisce il suo proprietario (Zimmerli, Raumplanungsgesetz und Enteignung, in Das Bundesgesetz über die Raumplanung, p. 62/63; DTF 114 Ib 112, 112 Ib 485, 109 Ib 257, 108 Ib 337; RDAT II-1994 N. 64, 1983 N. 81), non v'è dubbio che le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice sono corrette: nell'agosto del 1980, con l'imposizione del vincolo AP sul sub. i, la superficie del mapp. __________ espropriata in via materiale è passata da mq 2400 ca. a mq 3823.\n3.2. Nel 1994 questa situazione è però radicalmente mutata. In data 29 marzo 1994 il Consiglio di Stato ha infatti approvato una variante del PR di __________ volta ad abbandonare il vincolo in oggetto: la porzione affrancata inclusa in zona SIII è stata così inglobata nella contigua zona RAr4, mentre quella restante - compresa da tempo nella zona di protezione SII - è stata inserita in zona inedificabile ma computabile nell'indice dello spazio ubicato in zona RAr4.\nIl ricorrente contesta l'opinione del primo giudice secondo cui tale nuovo assetto pianificatorio avrebbe rimediato all'espropriazione materiale verificatasi nel 1974 e nel 1980. A torto, tuttavia.\nLa variante del 1994 ha in pratica conferito al settore del mapp. __________ incluso in zona RAr4 potenzialità edificatorie da zona R6/R7. Consente al proprietario di (ri)edificare la parte settentrionale del fondo (3237 mq) come se la superficie effettivamente edificabile - ai fini del calcolo della SUL - fosse di 7060 mq. Su questa porzione di terreno si potrà quindi realizzare una SUL di 4236 mq, invece dei 1942 mq altrimenti concessi dalle normative vigenti nelle zone RAr4 ordinarie. La forma invero irregolare dello spazio edificabile non osta all'erezione in loco di un edificio di oltre 4000 mq di SUL disposti su quattro piani (cfr. progetto di massima doc. 5 inc. TE). Certo, ripartire liberamente 4236 mq di SUL su una distesa di 7060 mq sarebbe ben più agevole che non concentrarla su un'area di soli 3237 mq. Un simile condizionamento, per quanto pesante possa apparire agli occhi del ricorrente, non integra gli estremi dell'espropriazione materiale, dato che non compromette l'uso del fondo in misura tale da privare il proprietario di una della facoltà discendenti dal suo diritto di proprietà; lo limita tutt'al più nell'esercizio di detto diritto, ma non con una incidenza notevole ed insopportabile idonea a far insorgere un'espropriazione materiale.\nA ben guardare, la pianificazione attualmente in vigore impone unicamente che le costruzioni vengano concentrate nella parte N del mappale, ma non tange minimamente la componente edilizia dell'insieme della proprietà, la cui perdita sarebbe stata senz'altro costitutiva di espropriazione materiale. Rispetto al passato, il PR odierno pregiudica l'utilizzazione della part. __________ in modo assai lieve. Né si può parlare in casu di sacrificio particolarmente gravoso, dal momento che altri proprietari di fondi siti nel comprensorio di __________ hanno dovuto sopportare limitazioni dei loro diritti e l'intensità dell'aggravio in essere non è molto diversa da quella di altre restrizioni previste dal PR.\n4. Resta dunque da esaminare se al ricorrente non debba essere corrisposta un'indennità per l'espropriazione materiale di ca. 2400 mq dal 1974 al 1980 e di ca. 3820 mq dal 1980 al 1994."}