{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-35_1999-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17097&nX40_KEY=4933359&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ae8234b506dbc366338cdd23adecf967"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.35"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.35"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:34:16", "Checksum": "59fe0ae95d02efacedfeb60505a5d278", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.35\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nDonde il rinvio dell'incarto al primo giudice per fissare l'eventuale indennizzo dovuto all'espropriato, con l'incarico di valutare in particolare se l'espropriazione materiale non si era per caso estesa a tutta la superficie della particella, se perdurava a dispetto della pianificazione approvata nel 1994 all'evidente scopo di farla venir meno (tolto il vincolo AP, l'angolo S-E del fondo è stato posto in zona inedificabile con la possibilità però di computare i suoi indici in quelli del settore ubicato in zona RAr4) e, caso contrario, se il proprietario non aveva comunque diritto ad un risarcimento per il blocco del terreno intervenuto a far tempo dal 1974, rispettivamente - per la frazione gravata dal vincolo AP inclusa in zona di protezione III - a partire dal 1980.\nG. Il Tribunale di espropriazione si è pronunciato in merito il 28 ottobre 1997, giungendo a conclusioni sfavorevoli al privato.\nIl primo giudice ha stabilito innanzi tutto che nel 1974 l'edificabilità della parte settentrionale del fondo non era stata pregiudicata dalla sua inclusione nella zona di protezione III del pozzo e quindi non vi era stata alcuna espropriazione materiale a carico di quella porzione di terreno. Tale evento si era però verificato nel 1980 a carico della superficie gravata dal vincolo AP inclusa in zona SIII, atteso che prima dell'approvazione del PR quella fascia triangolare di mq 1424 posta a ridosso della zona di protezione II era autonomamente edificabile ed è solo con l'istituzione del vincolo che essa ha perso le sue prerogative edilizie.\nA mente del Tribunale di espropriazione, l'intera particella ha tuttavia riacquistato la propria edificabilità a seguito della variante di PR approvata nel 1994. Nessuna indennità sarebbe pertanto dovuta al proprietario. Neppure per titolo di espropriazione materiale temporanea, poiché __________ non solo non ha subito danni in relazione al valore della proprietà, ma ha per di più beneficiato dell'aumento di quel valore sul locale mercato immobiliare, conservando parimenti e nonostante l'esistenza del vincolo l'uso ed il godimento del proprio fondo.\nL'abbandono del vincolo e la rinuncia all'esproprio materiale insita nel provvedimento ha nondimeno indotto il Tribunale di espropriazione ad assegnare all'istante un indennizzo di fr. 4'000.- per inconvenienti ex art. 7 cpv. 3 Lespr.\nH. Avverso questo secondo\ngiudicato __________ è insorto mediante ricorso 26 novembre 1997 innanzi al\nTribunale cantonale amministrativo, postulando il riconoscimento di\nun'indennità di\nfr. 706'000.- in via principale e di fr. 382'400.- in via subordinata; in\nentrambi in casi, con interessi al 5% dal 17 giugno 1991 e l'allocazione di\ncongrue ripetibili di prima e seconda istanza.\nEvocati i fatti e le tappe salienti dell'iter procedurale che l'ha condotto per la seconda volta davanti a questo Tribunale, il ricorrente ha contestato il mancato esperimento di una perizia e le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice. A suo avviso, la variante entrata in vigore nel 1994 non avrebbe rimediato all'espropriazione materiale, né vi sarebbero comunque ragioni per negargli una giusta indennità a dipendenza delle restrizioni imposte sul suo fondo a partire dal 1974. L'insorgente ha sottolineato in particolare il sacrificio gravoso ed esclusivo che gli è stato richiesto a beneficio della collettività, il blocco del mappale negli anni migliori del mercato immobiliare e le persistenti difficoltà nell'edificare o vendere la proprietà stante la sagomatura della porzione sita in zona RAr4 e le limitazioni imposte sulla medesima dalla zona SIII. Da cui una pretesa di risarcimento di fr. 706'000.-, somma corrispondente al 25% del valore venale del terreno nel 1974.\nIn tema di espropriazione materiale temporanea __________ ha evidenziato la singolarità del suo caso e l'importanza - quanto a durata - dei vincoli apposti sul mapp. __________. Ha ricordato di aver utilizzato scientemente la parte meno pregiata del fondo come base operativa della propria impresa di costruzioni, specificando che se non fosse intervenuto il vincolo di protezione del 1974 avrebbe sicuramente venduto o edificato l'area rimasta libera da costruzioni e tratto dal fondo un adeguato profitto; la perdita subita - ha soggiunto - non può essere di certo liquidata con l'irrisoria indennità di inconvenienti di fr. 4'000.- accordata dal Tribunale di espropriazione.\nI. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento del ricorso, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.\nAd identica conclusione è pervenuto il comune di __________, il quale ha avversato le tesi dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.\nIl gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti - già completati in passato - senza procedere all'assunzione delle prove (sopralluogo, testi, perizia) notificate dall'insorgente, insuscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).\nLa situazione dei luoghi, ampiamente riportata sulle fotografie agli atti, gli è infatti perfettamente nota.\nI contenuti esatti delle scuse addotte dal municipio di __________ per sottrarsi all'acquisizione del mapp. __________, ancorché dimostrati, non influirebbero sull'esito del presente contenzioso; inutile quindi ascoltare in merito gli ex municipali __________ e __________."}