{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-35_1999-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17097&nX40_KEY=4933359&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ae8234b506dbc366338cdd23adecf967"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.35"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.35"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:34:16", "Checksum": "59fe0ae95d02efacedfeb60505a5d278", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.35\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 26 novembre 1997 di\n|\n|\n__________ patrocinato da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 28 ottobre 1997 (no. 19/96-98) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo che l'insorgente ha inoltrato il 17 giugno 1991 nei confronti del Comune di __________ relativamente a vincoli imposti sul suo mapp. no. __________ RFD di __________; |\nviste le risposte:\n- 5 dicembre 1997 del Tribunale di espropriazione;\n- 23 dicembre 1997 del comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ è proprietario del mapp. no. __________ di __________, di complessivi mq 7060, così censito a RF:\nA) abitazione mq 93\nB) magazzino mq 234\nC) autorimessa mq 140\nD) officina mq 268\nE) magazzino mq 201\nF) sostra mq 37\nG) sostra mq 113\nh) piazzale mq 2151\ni) terreno costr. mq 3823\nIl fondo, pianeggiante e di forma somigliante ad un quarto di cerchio, è situato in località __________, a N dello stabile della __________ e e degli impianti del locale __________. Lungo il suo confine W corre il fiume __________ e una strada in gran parte sterrata che snodandosi verso S lo collega a via __________. Fino al 1995 la proprietà è stata locata alla __________, un'impresa di costruzioni ora fallita.\nB. In data 6 agosto 1974 il Consiglio di Stato ha approvato il piano definitivo per la delimitazione delle aree di protezione del pozzo di captazione dell'acquedotto comunale di __________. A seguito di questo provvedimento l'angolo S-E del mapp. __________ (ca. 2400 mq) è stato incluso nella zona di protezione II, mentre il resto della proprietà è venuto a trovarsi in zona di protezione III.\nCon decisione 26 luglio 1978 il Governo ha dichiarato irricevibile un ricorso inoltrato da __________ avverso le predette risultanze del piano di protezione.\nC. Il PR di __________ entrato in vigore il 12 agosto 1980 ha collocato la parte settentrionale del fondo (mq 3237) in zona RAr4. Il sub. i di mq 3823 situato a S e privo di costruzioni è stato invece inserito integralmente in una zona AP destinata a giochi per ragazzi.\nUna successiva variante di PR approvata dal Consiglio di Stato il 29 marzo 1994 ha tuttavia portato all'affrancazione dal vincolo: la superficie già compresa nella zona di protezione II è stata così posta in zona inedificabile (ma computabile nell'indice del settore ubicato in zona RAr4), mentre quella residuante è stata aggregata alla zona RAr4.\nD. Nel 1990 __________ ha invitato il municipio di __________ ad espropriare integralmente il mapp. __________.\nVenuta meno la possibilità di un accordo bonale, con istanza 17 giugno 1991 il proprietario ha convenuto in giudizio l'ente pubblico sollecitando in via principale un risarcimento di fr. 740.- il mq ed in via subordinata un indennizzo di fr. 500.- il mq con interessi al 5% dal 1980 per la parte colpita dal vincolo AP, oltre a fr. 200.- il mq a titolo di svalutazione del terreno restante.\nIn data 17 luglio 1991 il comune di __________ ha risposto precisando che il settore S del fondo __________ era stato incluso in zona AP di PR in conseguenza del vincolo di inedificabilità imposto nel 1974 dalla zona II del piano di protezione del pozzo di captazione dell'acquedotto. L'ente pubblico ha quindi chiesto che l'indennità di esproprio fosse fissata in base ai valori del 1974 o, nella peggiore delle ipotesi, del 1980.\nAll'udienza di conciliazione del 2 febbraio 1993 le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse.\nIn quella successiva del 16 dicembre 1993 convocata in seguito all'abbandono del vincolo AP deciso dal Consiglio comunale di __________, __________ ha domandato in particolare il riconoscimento di un'indennità per tutte le conseguenze del blocco del terreno intervenuto tra il 1980 ed il 1993.\nE. Esaurite le formalità di procedura, con sentenza 9 ottobre 1995 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha negato all'istante qualsiasi indennizzo.\nPartendo dal presupposto che la ridotta edificabilità del sub. i del mapp. __________ era stata determinata dal suo inserimento nella zona di protezione II del pozzo e non dal susseguente vincolo AP di PR imposto nel 1980, il primo giudice ha reputato in sostanza che le restrizioni dovute al provvedimento di polizia entrato in vigore nel 1974 non potessero dar luogo a pretese di risarcimento, vuoi perché erano prive di valenze pianificatorie, vuoi perché non avevano cagionato un declassamento della proprietà né pregiudicato l'attività esercitata sul fondo sino a quel momento.\nF. Adito da __________, con sentenza 25 luglio 1996 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta pronunzia e disposto la retrocessione degli atti all'istanza inferiore per un nuovo giudizio quo all'eventuale indennità dovuta all'espropriato.\nEsperiti i dovuti accertamenti, questo Tribunale ha ritenuto in pratica che le restrizioni sancite nel 1974 dal piano di protezione del pozzo di captazione dell'acquedotto comunale di __________, segnatamente il divieto di costruzione imposto dalla zona di protezione II sull'angolo S-E (ca. 2400 mq) della proprietà __________, avevano indubitabilmente mortificato le pregresse potenzialità edificatorie di quella specifica porzione di terreno ingenerando espropriazione materiale."}