Nel caso dedotto in giudizio, qualsiasi riferimento al valore litigioso - dato dalla differenza tra la domanda dell'espropriato e l'offerta formulata dall'espropriante al più tardi all'udienza di conciliazione (art. 27 TOA) - appare improponibile per la manifesta esuberanza delle pretese di indennizzo notificate dal proprietario del fondo. A fronte di un'offerta di fr. 430.- il mq per il terreno, rispettivamente di fr. 75.- e 0.- il mq per la strada, l'espropriato ha infatti sollecitato un risarcimento globale di fr. 1'000.- il mq prima e di fr. 800.- il mq poi, cifre che si distanziano nettamente dalle reali e notorie quotazioni di mercato del suo fondo.