{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-08-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-34_1999-08-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17096&nX40_KEY=4933348&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9ad3d998a446231b63afd8fb85b4ce6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1999 50.1997.34"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1999 50.1997.34"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1999 50.1997.34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:35", "Checksum": "93134c4d194fc8bb3b246623ab1930fe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1999 50.1997.34\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2.2. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.\n2.3. Il Tribunale di espropriazione non ha rinvenuto contrattazioni realizzate a ridosso del dies aestimandi ed aventi per oggetto fondi che possano essere immediatamente comparati - per morfologia e disciplina edilizia - alla proprietà __________. La ragione è ovvia e va ricercata nell'attuale depressione del mercato immobiliare susseguente al crollo del 1990; le leggere quanto effimere riprese registrate nel 1993 e nel 1995 non hanno certo invertito la tendenza al ribasso, tant'è che nel 1996 si è manifestata una nuova, sensibile flessione (cfr. USTAT, Informazioni statistiche 1998/2, p. 55).\nLe indagini effettuate a RF hanno tuttavia permesso di appurare che tra il 1990 e il 1991 il prezzo medio pagato a __________ per l'acquisto di terreni inedificati collocati in zona R4 (mapp. __________ e __________) è stato dell'ordine di fr. 560.- il mq. Per le particelle inserite in zona R3 è invece emersa una quotazione media - valori estremi esclusi - di fr. 343.- il mq. Secondo questo Tribunale, che di recente si è già occupato di contenziosi espropriativi in quel di __________ (STA 11 gennaio 1996 in re M. e llcc, nota al patrocinatore del ricorrente), nel 1991 il valore commerciale dei terreni R3 del comune si aggirava in realtà sui 380.- fr. il mq. Ai fini del presente giudizio non occorre tuttavia approfondire questa differenza di valutazioni, poiché in casu la stima del mappale espropriato può essere benissimo operata partendo dalle quotazioni dei fondi inseriti in zona R4 come richiesto dall'insorgente.\nNel dettaglio, i prezzi soluti per gli unici due fondi R4 compravenduti a __________ tra il 1990 ed il 1997 sono stati di:\nfr. 450.45 il mq per il mapp. __________ di 2331 mq situato in via __________, ad appena una trentina di metri dal mapp. __________ (iscr. a RF il __________);\nfr. 668.80 il mq per il mapp. __________ di 2467 mq situato tra via __________ e via __________ (iscr. a RF il __________).\nTrattasi di due terreni aventi una superficie tale da consentire uno sfruttamento ideale delle possibilità edificatorie concesse dalle NAPR (i.s. 0.8; i.o. 30%). Gli acquirenti di queste particelle (una cassa pensioni e una società immobiliare) hanno potuto infatti edificarle in modo razionale insediandovi uno stabile di reddito plurifamiliare (mapp. __________) e due condomini di otto appartamenti cadauno (mapp. __________ e __________). Sotto questo ben determinato profilo, i mapp. __________ e __________ non sono neppur lontanamente paragonabili al fondo espropriato, piccolo, mal sagomato e poco appropriato per ospitare una tipica costruzione da zona R4. Le caratteristiche oggettive della palazzina eretta in loco nel 1985 lo dimostrano .\nIn altre parole, il mapp. __________ - a causa della forma e delle dimensioni che possiede - non ha né le peculiarità, né le qualità di un buon terreno da zona R4. Tanto meno lo si può equiparare alla pregiata part. __________, oggetto di un'operazione mirata e di stampo verosimilmente speculativo (acquisto del fondo e suo frazionamento in due, costruzione di una coppia di palazzi gemelli in proprietà per piani, vendita dei 16 appartamenti realizzati). Nella migliore delle ipotesi lo si può avvicinare alla part. __________, con la quale condivide se non altro la stessa ubicazione."}