{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-08-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-34_1999-08-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17096&nX40_KEY=4933348&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9ad3d998a446231b63afd8fb85b4ce6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1999 50.1997.34"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1999 50.1997.34"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1999 50.1997.34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:35", "Checksum": "93134c4d194fc8bb3b246623ab1930fe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1999 50.1997.34\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sui ricorsi 25 novembre 1997 di\n|\n|\n__________ patrocinato da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nle decisioni 24 ottobre 1997 (no. 16/95-76 e 14/96-91) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolate nell'ambito dei procedimenti espropriativi promossi dal comune di __________ per acquisire la proprietà di complessivi mq 71 del mapp. __________, nonché della quota di comproprietà di 1/10 della coattiva al mapp. __________, in vista della sistemazione stradale di via __________ e di via __________; |\nviste le risposte:\n- 1° dicembre 1997 del Tribunale di espropriazione;\n- 16 dicembre 1997 del comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ è proprietario del mapp. __________ di __________ di 761 mq, un fondo di sagoma irregolare ma pianeggiante posto in località __________, all'intersezione tra via __________ e via alla __________ (ora denominata via __________).\nLa proprietà, cui spetta 1/10 della confinante strada coattiva al mapp. __________ (via __________), è inclusa in zona R4 ed ospita una palazzina di quattro appartamenti dotata di due autorimesse.\nB. Una volta approvati i progetti esecutivi attinenti alla sistemazione stradale di via __________, il comune di __________ - mediante avviso personale 11 settembre 1995 e pubblicazione degli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) - ha promosso l'espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 35 mq della part. __________, per i quali ha offerto fr. 430.- il mq, nonché 45 mq della part. __________, per i quali ha proposto un indennizzo di fr. 75.- il mq.\nIl 23 ottobre 1995 il proprietario ha per contro notificato una pretesa d'indennità di fr. 1'000.- il mq, sollecitando nel contempo un ampliamento dell'espropriazione. Quest'ultima domanda è poi stata abbandonata nel corso dell'udienza svoltasi il 28 marzo 1996, stante l'imminente espropriazione totale del mapp. __________ e relativa correzione del suo tracciato.\nNell'estate del 1996 il comune di __________ ha infatti dato avvio all'esproprio integrale di via __________ superiore e di alcuni scorpori di terreni contermini indispensabili ai fini dell'allargamento della strada. A __________ l'ente pubblico ha chiesto in particolare la cessione gratuita della sua interessenza sulla coattiva al mapp. __________, nonché il trasferimento di proprietà di 36 mq del mapp. __________ a fr. 430.- il mq.\nL'espropriato ha domandato di rimando un risarcimento di fr. 800.- il mq per tutta la superficie oggetto d'esproprio, oltre interessi a decorrere dal 30.6.1993, data dell'effettiva immissione in possesso.\nAll'udienza di conciliazione tenutasi il 18 dicembre 1996 in seno a questo specifico procedimento il comune ha ottenuto bonalmente l'immediata anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati. Per il resto, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni.\nC. Esaurite le formalità processuali, con sentenze 24 ottobre 1997 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute a __________, riconoscendogli fr. 470.- il mq per il terreno e fr. 75.-/mq, rispettivamente fr. 10.-/mq, per il sedime stradale.\nEsperite le usuali indagini a RF ed accertata in fr. 343.- il mq la quotazione media dei fondi R3 di __________, il primo giudice ha stimato in fr. 470.-/mq il valore venale del mapp. __________ tenuto conto dei suoi parametri edificatori e delle sue peculiarità positive.\nIn punto all'indennizzo per l'esproprio della strada, nell'incarto 16/95 il Tribunale di espropriazione si è limitato in sostanza a ratificare i 75.- fr./mq offerti dal comune, dal momento che la somma era stata accettata da tutti gli altri comproprietari. Nell'incarto 14/96 ha invece fissato il risarcimento in fr. 10.- il mq, conformemente alla prassi estimatoria vigente in materia.\nLa tassa di giustizia (fr. 500.-) e le ripetibili (fr. 500.-) sono state poste a carico del comune in entrambe le sentenze.\nD. Avverso i predetti giudicati __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennizzo accordato dall'istanza inferiore per l'esproprio parziale del mapp. __________ venga definito in fr. 668.- il mq e le ripetibili di causa commisurate in complessivi fr. 4'000.-.\nIn sostanza l'insorgente ha rimproverato al primo giudice una scorretta applicazione del metodo statistico-comparativo. A suo parere, per calcolare correttamente l'indennità espropriativa non si doveva far capo al valore dei terreni posti in zona R3, ma a quello dei mapp. __________ e __________ di __________, unici fondi inclusi in zona R4 e come tali veramente paragonabili a quello parzialmente dedotto in esproprio. Quest'ultimo sarebbe d'altronde ancora più pregiato, trattandosi di un buon terreno edificabile, ampio, pianeggiante, ben urbanizzato e quindi facilmente costruibile.\nQuanto alle ripetibili di prima istanza, la cifra richiesta nei gravami sarebbe giustificata dal considerevole aumento dell'indennizzo dovuto e dal relativo incremento del grado di soccombenza dell'ente espropriante.\nE. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative, riconfermandosi nelle proprie decisioni e nelle motivazioni ivi contenute.\nAd identica conclusione è pervenuto il comune di __________, senza formulare particolari osservazioni.\nConsiderato, in diritto"}