A fronte di siffatte emergenze, la giurisprudenza federale dianzi citata impone che gli interessi dovuti alle ricorrenti vengano fatti decorrere dal 22 luglio 1991. 5. Dal profilo contabile il risultato finale cui è pervenuto questo Tribunale (indennità di espropriazione materiale di fr. 27'180.- con interessi dal 22 luglio 1991) si avvera inferiore a quello raggiunto dal primo giudice (fr. 33'220.- con interessi a partire dal 29 maggio 1995). Ne consegue che in forza dell'art. 65 cpv. 4 PAmm il ricorso dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata. La tassa di giudizio segue la soccombenza delle insorgenti (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 22 ter Cost.;