Le ricorrenti chiedono che gli interessi vengano fatti decorrere dal 18 giugno 1991, giorno in cui è entrata in vigore la variante di PR costitutiva di espropriazione materiale. 4.1. Ai sensi della vigente giurisprudenza, in caso di espropriazione materiale gli interessi sulla relativa indennità decorrono, di regola, a partire dal momento in cui l'avente diritto ha manifestato in modo inequivoco la propria intenzione di farsi risarcire (cfr. DTF 114 Ib 283 consid. 2a e rinvii). A tale richiesta - specifica il Tribunale federale - non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: