Adito dagli espropriati, questo Tribunale può quindi rivedere le singole posizioni dell'indennità concessa loro dal primo giudice, ma non può condannare l'ente espropriante a pagare un risarcimento globale inferiore a quello deciso dalla prima istanza. Altrimenti detto, nella misura in cui l'indennizzo espropriativo si compone di un capitale e dei relativi interessi, il Tribunale amministrativo può esaminare e modificare entrambe le poste, a condizione che da un profilo contabile il risultato complessivo non si configuri alla stregua di una reformatio in peius (STF 6 giugno 1995 in re G.-C.). 3.