1 PAmm). 2. In materia espropriativa il Tribunale cantonale amministrativo apprezza liberamente il fatto ed il diritto, senza poter tuttavia modificare la decisione impugnata a danno del ricorrente (art. 65 cpv. 4 PAmm, applicabile grazie al rinvio di cui all'art. 50 cpv. 3 PAmm). Adito dagli espropriati, questo Tribunale può quindi rivedere le singole posizioni dell'indennità concessa loro dal primo giudice, ma non può condannare l'ente espropriante a pagare un risarcimento globale inferiore a quello deciso dalla prima istanza.