{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-11-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-32_1998-11-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17095&nX40_KEY=4933364&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "57f173dd25921e1c11b14c8d63cd63f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.32"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:37:07", "Checksum": "2890488c58517726219382708afe3747", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.32\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4.1. Ai sensi della vigente giurisprudenza, in caso di espropriazione materiale gli interessi sulla relativa indennità decorrono, di regola, a partire dal momento in cui l'avente diritto ha manifestato in modo inequivoco la propria intenzione di farsi risarcire (cfr. DTF 114 Ib 283 consid. 2a e rinvii). A tale richiesta - specifica il Tribunale federale - non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che l'ente pubblico, conformemente ai principi della buona fede, debba rendersi conto che nel caso concreto il proprietario intende chiedere l'indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512). In effetti, una simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819), nell'intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni d'opposizione intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 112 Ib 512).\n4.2. Poste queste premesse, ai fini del presente giudizio quo alla decorrenza degli interessi occorre considerare che il 22 luglio 1991 __________, in nome e per conto della comunione ereditaria __________, ha impugnato davanti al Gran Consiglio la variante di PR approvata il mese precedente dal Governo. Il ricorrente si è opposto in particolare all'inclusione del vecchio mapp. __________ in zona NP, sollecitandone l'inserimento in zona R3.\nA fronte di siffatte emergenze, la giurisprudenza federale dianzi citata impone che gli interessi dovuti alle ricorrenti vengano fatti decorrere dal 22 luglio 1991.\n5. Dal profilo contabile il risultato finale cui è pervenuto questo Tribunale (indennità di espropriazione materiale di fr. 27'180.- con interessi dal 22 luglio 1991) si avvera inferiore a quello raggiunto dal primo giudice (fr. 33'220.- con interessi a partire dal 29 maggio 1995). Ne consegue che in forza dell'art. 65 cpv. 4 PAmm il ricorso dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata.\nLa tassa di giudizio segue la soccombenza delle insorgenti (art. 28 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 22 ter Cost.; 5 LPT; 9, 11, 39, 50, 70 Lespr; 18, 28 e 65 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è respinto.\n2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico delle ricorrenti in solido.\n|\n3. Intimazione a: |\n__________ |\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}