{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-11-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-32_1998-11-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17095&nX40_KEY=4933364&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "57f173dd25921e1c11b14c8d63cd63f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.32"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:37:07", "Checksum": "2890488c58517726219382708afe3747", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.32\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLe indagini effettuate a RF hanno tuttavia permesso di appurare che tra il 1990 e il 1992 il prezzo medio pagato a __________ per l'acquisto di proprietà inedificate collocate in zona NP (mapp. __________), R2 (mapp. __________, __________, __________), R2s (mapp. __________, __________, __________, __________) e R3 (mapp. __________, __________) è stato dell'ordine di fr. 100.- il mq, importo che non muta se si ignorano i valori estremi (di fr. 41.40 e fr. 160.- il mq) e che si riduce a fr. 96.- il mq se si escludono dal calcolo - come impone la giurisprudenza federale (DTF 122 II 344 consid. 5a) - le operazioni posteriori al dies aestimandi.\nCome sottolineano a ragione le ricorrenti, le compravendite in oggetto si riferiscono a fondi posti in zone di utilizzazione diverse. Questa circostanza non impedisce tuttavia che le cifre solute nell'ambito di quelle transazioni possano essere prese in considerazione per formarsi un'idea generale circa il livello e la tendenza del mercato immobiliare nel territorio del comune (DTF 122 I 173 consid. 3a). Né impedisce che nella fattispecie possano essere ritenute addirittura significative ai fini dell'estimo, vista la loro marcata omogeneità una volta esclusi i due valori estremi.\nQuesto Tribunale è pertanto dell'opinione che nel giugno del 1991 i terreni edificabili di __________, indipendentemente dal loro azzonamento, potevano avere un valore commerciale medio di circa 95.- fr. il mq.\n3.4. La cifra indicativa di cui sopra va ora corretta ed adeguata in funzione delle specificità giuridiche e fattuali del mappale espropriato, in modo da giungere al suo effettivo valore venale.\nSe fosse stato incluso nel novero dei fondi edificabili della zona NP, il mapp. __________ avrebbe fruito di possibilità edificatorie e utilizzazioni senz'altro interessanti (cfr. art. 47 NAPR e valutazioni 11.11.1997 del perito di parte arch. __________). Questa caratteristica, unita ad una buona posizione sotto il profilo delle vie di comunicazione e la vicinanza con la piazza principale ed i servizi che offre il centro del villaggio, l'avrebbe reso sicuramente attrattivo per il mercato immobiliare senza tuttavia permettergli di raggiungere il livello di pregio decantato dalle comunioni proprietarie. Quest'ultime omettono infatti di considerare che il sedime risulta svilito dalla sua stessa collocazione a ridosso dell'arteria più trafficata del borgo, la cantonale __________ -__________, fonte di emissioni foniche ed atmosferiche tutt'altro che trascurabili.\nAi potenziali parametri edificatori del fondo non può essere data d'altronde l'importanza attribuitagli dalle insorgenti, poiché come accennato in antecedenza la disarmonia che contraddistingue il mercato immobiliare ticinese conduce ad un appiattimento dei valori e non permette di stabilire un nesso direttamente proporzionale tra il prezzo del terreno e le sue possibilità di sfruttamento (RDAT 1989 N. 70; STA 7.9.1994 in re G.); prova inconfutabile ne siano le cifre sborsate a __________ per l'acquisto di terreni R3, inferiori a tutte quelle pagate all'epoca per particellari posti nelle altre zone di utilizzazione del villaggio.\nStante quanto precede, il Tribunale amministrativo ritiene di poter attribuire alla proprietà __________ un valore venale, al 18 giugno 1991, di fr. 120.- il mq. Questa cifra, superiore nella misura del 27% ai valori medi di __________, si appalesa tutto sommato adeguata alle peculiarità della particella - nel complesso per nulla straordinarie - e conforme all'andamento depresso del mercato fondiario susseguente al crollo del 1990.\n3.5. Secondo le ricorrenti, il valore commerciale del mapp. __________ stimato con il metodo a ritroso sarebbe di 551.- fr. il mq.\nLa tesi delle espropriate non può essere accreditata siccome fondata su un metodo d'estimo del tutto inaffidabile. In effetti, il cosiddetto sistema di calcolo alla rovescia si traduce nell'elaborazione di mere ipotesi di utilizzazione e di redditività del fondo da valutare che possono essere modificate a piacimento falsando il risultato finale. In ambito espropriativo tale metodo può essere quindi applicato soltanto in casi del tutto eccezionali, segnatamente allorquando è impossibile far capo al metodo comparativo a causa dell'assenza di qualsivoglia dato di raffronto (DTF 122 I 174 consid. 3a). Circostanza quest'ultima che non si è di certo verificata nell'evenienza concreta.\nD'altra parte, l'esorbitante valore teorico rivendicato dalle espropriate non solo non trova riscontri di sorta sulla piazza di __________, ma si distanzia - e di gran lunga - dal prezzo massimo di fr. 108.- il mq effettivamente pagato nella regione prima del giugno 1991.\n3.6. Di norma, il valore residuo di un terreno edificabile colpito da espropriazione materiale e quindi privato della sua componente edilizia si riduce a quello di un buon fondo agricolo. E' risaputo che alle nostre latitudini tale valore si aggira attorno ai 20.-/30.- fr. il mq, senza particolari differenze tra Sopra e Sottoceneri (cfr. RDAT 1990 N. 58 e 1989 N. 73, così come le indagini condotte sulle quotazioni dei terreni agricoli in RDAT II-1994 N. 64).\nNe consegue che in casu l'indennità di espropriazione materiale dovuta alle insorgenti può essere stabilita in fr. 90.- il mq.\n4. Le ricorrenti chiedono che gli interessi vengano fatti decorrere dal 18 giugno 1991, giorno in cui è entrata in vigore la variante di PR costitutiva di espropriazione materiale."}