{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-11-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-32_1998-11-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17095&nX40_KEY=4933364&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "57f173dd25921e1c11b14c8d63cd63f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.32"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:37:07", "Checksum": "2890488c58517726219382708afe3747", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.32\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLe insorgenti hanno censurato pure la data di decorrenza degli interessi decisa dal Tribunale di espropriazione. Conformemente alla DTF 121 II 305 la stessa andrebbe fissata in corrispondenza del 18 giugno 1991, giorno in cui è stata approvata la variante costitutiva di espropriazione materiale.\nF. Il Tribunale di espropriazione ha rinunciato a presentare osservazioni, ritenendo sufficientemente motivata la propria sentenza.\nIl comune di __________ ha invece proposto la reiezione del gravame con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva delle espropriate e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dall'art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr.\nIl gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere al sopralluogo sollecitato dalle insorgenti, insuscettibile di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio; la situazione del mappale espropriato e dei luoghi circostanti, così come le caratteristiche essenziali delle zone in cui si trovano i fondi considerati per l'estimo - individuabili tramite le mappe agli atti - sono note al Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).\n2. In materia espropriativa il Tribunale cantonale amministrativo apprezza liberamente il fatto ed il diritto, senza poter tuttavia modificare la decisione impugnata a danno del ricorrente (art. 65 cpv. 4 PAmm, applicabile grazie al rinvio di cui all'art. 50 cpv. 3 PAmm). Adito dagli espropriati, questo Tribunale può quindi rivedere le singole posizioni dell'indennità concessa loro dal primo giudice, ma non può condannare l'ente espropriante a pagare un risarcimento globale inferiore a quello deciso dalla prima istanza. Altrimenti detto, nella misura in cui l'indennizzo espropriativo si compone di un capitale e dei relativi interessi, il Tribunale amministrativo può esaminare e modificare entrambe le poste, a condizione che da un profilo contabile il risultato complessivo non si configuri alla stregua di una reformatio in peius (STF 6 giugno 1995 in re G.-C.).\n3. La materia del presente contendere si concentra sull'indennità dovuta alle ricorrenti per l'indubbia espropriazione materiale del mapp. __________ di __________. Indennità che il Tribunale di espropriazione ha fissato in fr. 110.- il mq dimenticando di dedurre dal valore venale del fondo (stabilito per l'appunto in fr. 110.- il mq) il suo valore residuo.\n3.1. In caso di espropriazione materiale il momento determinante per la valutazione dell'indennità è notoriamente il giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento pianificatorio che ha comportato la restrizione della proprietà (G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 80 ad art. 22 ter; DTF 117 Ib 6 consid. 2b, 114 Ib 103 consid. 2, 112 Ib 509 consid. 3e).\nIn concreto il dies aestimandi è dunque il 18 giugno 1991, giorno in cui è stata approvata la variante del PR di __________ che ha ingenerato espropriazione materiale a danno del mapp. __________.\n3.2. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.\n3.3. Il Tribunale di espropriazione non ha rinvenuto contrattazioni realizzate nei mesi precedenti il dies aestimandi ed aventi per oggetto fondi che possano essere immediatamente comparati - soprattutto per disciplina edilizia - alla proprietà __________."}