{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-11-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-32_1998-11-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17095&nX40_KEY=4933364&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "57f173dd25921e1c11b14c8d63cd63f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.32"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:37:07", "Checksum": "2890488c58517726219382708afe3747", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.32\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 14 novembre 1997 della\n|\n|\nComunione ereditaria __________, Comunione ereditaria __________, patr. dal dott. iur. h.c. __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 8 ottobre 1997 (no. 439/61) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che le comunioni ereditarie fu __________ e fu __________ hanno inoltrato il 29 maggio 1995 nei confronti del comune di __________ a seguito delle restrizioni sancite dal PR a carico dei mapp. __________ e __________; |\nviste le risposte:\n- 26 novembre 1997 del Tribunale di espropriazione;\n- 9 dicembre 1997 del municipio di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Le comunioni ereditarie fu __________ e fu __________ sono proprietarie in ragione di ½ ciascuna dei mapp. __________ e __________ di __________, così censiti a RF:\nmapp. __________\nB) casa mq 124\nC) rustico mq 16\nd) prato-orto mq 3261\ntotale mq 3401\nmapp. __________\nA) pollaio mq 7\nb) orto mq 295\ntotale mq 302\nEntrambi i fondi confinano verso S-E con il complesso monumentale del __________, posto a ridosso di via __________ e nei pressi di piazza __________.\nB. Il 17 dicembre 1986 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________, invitando il comune ad adottare alcune varianti concernenti tra gli altri i mapp. __________ e __________.\nLe modifiche in oggetto, entrate in vigore il 18 giugno 1991, hanno sancito l'istituzione di una linea d'arretramento a carico del mapp. __________ (ad una distanza di 15 m dal confine S-E del fondo) e l'inclusione della contermine part. __________ nella zona residenziale NP (nucleo principale) senza possibilità di nuove edificazioni.\nC. Mediante ricorso 22 luglio 1991 le proprietarie hanno impugnato tali varianti del PR davanti al Tribunale della pianificazione del territorio e il 29 maggio 1995 hanno notificato cautelativamente al comune di __________ una pretesa di fr. 800'000.- per titolo di espropriazione materiale.\nCon sentenza 30 giugno 1995 il TPT si è pronunciato sul gravame degli eredi __________, respingendolo. Il comune ha quindi trasmesso la loro istanza di espropriazione materiale al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, il quale ha dato avvio alla procedura di stima e ordinato uno scambio di allegati.\nCon memoria 5 febbraio 1996 le attrici hanno dunque ribadito di pretendere delle indennità di espropriazione materiale a dipendenza delle restrizioni istituite sui loro fondi dalla modifica di PR del 1991. In concreto, fr. 81'540.- per l'impossibilità di edificare il mapp. __________ e fr. 408'636.- per la svalutazione complessiva del mapp. __________ indotta dal vincolo d'arretramento rispetto al __________, oltre agli interessi - al tasso usuale applicato dalle CFS - a partire dal 18 giugno 1991.\nIn sede di risposta il municipio di __________ si è opposto al riconoscimento di qualsiasi indennizzo, contestando in particolare la sussistenza dell'espropriazione materiale.\nAll'udienza di conciliazione del 10 giugno 1997 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni avverse. Parimenti in occasione del dibattimento finale, indetto il 29 settembre 1997 al termine dell'istruttoria di causa.\nD. Esaurite le formalità processuali, con decisione 8 ottobre 1997 il Tribunale di espropriazione ha statuito sulle pretese d'indennizzo insinuate dalle comunioni ereditarie __________ e __________.\nIl primo giudice ha accertato innanzi tutto che la linea di arretramento istituita a carico del mapp. __________ non aveva ingenerato espropriazione materiale, mentre il vincolo di inedificabilità apposto sulla part. __________ aveva per contro comportato una grave restrizione della proprietà soggetta a risarcimento. Per l'esproprio materiale del solo mapp. __________, ha quindi riconosciuto alle proprietarie un'indennità di fr. 110.- il mq - cifra corrispondente al valore edilizio pieno del fondo calcolato partendo soprattutto dai prezzi delle contrattazioni di terreni posti in zona R2 di __________ realizzate negli anni 1990-92 - con interessi a contare dal 29 maggio 1995, giorno in cui le espropriate hanno manifestato inequivocabilmente la loro volontà di farsi risarcire.\nIl Tribunale di espropriazione ha infine respinto siccome infondate le richieste risarcitorie avanzate dagli eredi __________ in relazione ad una presunta svalutazione del mapp. __________ dovuta all'impossibilità di realizzare un accesso veicolare attraverso il mapp. __________.\nE. Avverso la predetta pronunzia le comunioni ereditarie espropriate sono insorte innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'indennità per l'espropriazione materiale della part. __________ venga determinata in fr. 270.- il mq con interessi a decorrere dall'entrata in vigore delle varianti di PR.\nIn sostanza le ricorrenti hanno rimproverato al primo giudice una scorretta applicazione del metodo statistico-comparativo per aver preso in considerazione fondi con parametri edificatori inferiori a quelli del mappale espropriato e per aver omesso di raffrontarli oggettivamente dal profilo della loro ubicazione. In mancanza di elementi paragonabili sufficienti - hanno soggiunto le espropriate - bisognava far capo al calcolo a ritroso, il quale avrebbe dimostrato che nel 1991 il valore venale della part. __________ si aggirava sui 550.- fr. il mq."}