Ripetibili Gli espropriati, tenuto conto del lavoro svolto dalla patrocinatrice, delle spese sostenute e del valore litigioso della causa, sollecitano il versamento di almeno 24'000.– fr. di ripetibili di prima istanza conformemente alla TOA. Ai sensi dell'art. 73 Lespr le spese di procedura sono di regola interamente a carico dell'ente espropriante, che è tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili; una ripartizione delle spese e la rinuncia all'assegnazione di ripetibili è consentita qualora le pretese dell'espropriato fossero manifestamente esagerate o infondate.