STF 7 giugno 1996 in re M.). In tema di motivazione delle decisioni, le garanzie minime dedotte dalla Costituzione non pongono esigenze troppo severe. Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in applicazione del vecchio art. 4 Cost. (DTF 117 Ia 3, 117 Ib 86) è sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di deferirla in piena coscienza di causa ad una giurisdizione superiore (RDAT 1988 N. 45). 8.1. La procedura espropriativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (art. 47 Lespr e 18 cpv.