Se la pubblica utilità di un'opera viene ammessa nella procedura di approvazione del PR, il giudice delle espropriazioni non si trova più confrontato con una semplice presunzione, bensì con una certezza (praesumptio iuris et de iure), per cui la controprova, già per ovvi motivi di sicurezza giuridica, non può più essere ammessa in sede di procedura espropriativa (RDAT I-1993 N. 49 e rinvii). Il principio secondo cui la legittimità dei PR e dei vincoli da essi istituiti può essere eccepita soltanto nell'ambito della loro procedura di adozione non è tuttavia assoluto.