Quest'ultima prerogativa si appalesa infatti indispensabile in tutti quei casi in cui l'interessato non ha potuto far valere le proprie ragioni nell'ambito di una procedura di ricorso contro la pubblica utilità (in tal senso STF 2.6.1980 in re CE fu C. B.; RDAT 1986 N. 74). Se la pubblica utilità di un'opera viene ammessa nella procedura di approvazione del PR, il giudice delle espropriazioni non si trova più confrontato con una semplice presunzione, bensì con una certezza (praesumptio iuris et de iure), per cui la controprova, già per ovvi motivi di sicurezza giuridica, non può più essere ammessa in sede di procedura espropriativa (RDAT I-1993 N. 49 e rinvii).