In effetti, nel redigere la memoria ricorsuale la rappresentante degli insorgenti non solo ha fatto largo uso di termini forti ed inutilmente polemici, ma in taluni passaggi è incorsa in veri e propri eccessi di linguaggio qualificabili come contumelie nei confronti del primo giudice ed in quanto tali suscettibili di giustificare un intervento censorio da parte di questo Tribunale. Dal gravame 28 ottobre 1997 presentato dai ricorrenti vengono pertanto intersecate d'ufficio le seguenti locuzioni che trascendono i limiti della critica ammissibile: · a p. 1: "partigianeria"; · a p. 5: "le affermazioni partigiane"; · a p. 11: "sempre nell'intento di portare acqua al mulino degli esproprianti";