Trattasi di un principio ovvio, sgorgante dal comune senso di correttezza e di buona educazione, che la patrocinatrice dei ricorrenti ha ignorato in più occasioni. In effetti, nel redigere la memoria ricorsuale la rappresentante degli insorgenti non solo ha fatto largo uso di termini forti ed inutilmente polemici, ma in taluni passaggi è incorsa in veri e propri eccessi di linguaggio qualificabili come contumelie nei confronti del primo giudice ed in quanto tali suscettibili di giustificare un intervento censorio da parte di questo Tribunale.