Nel merito dell'opposizione vera e propria, il Tribunale di prime cure ha escluso in sostanza che il progetto disattendesse la destinazione a "Chiesa" sancita in sede pianificatoria, che i proprietari del mapp. __________ potessero contestare in sede espropriativa la pubblica utilità di un'opera contemplata dal PR e che l'intervento divisato presentasse connotazioni di incisività tali da disattendere il principio della proporzionalità. Quanto alla modifica dei piani, ha rigettato la domanda siccome riferita esclusivamente agli aspetti edilizi dell'opera e come tale priva di pertinenza con la natura espropriativa del contenzioso all'esame.