500'000.– per la svalutazione del fondo. All'udienza di conciliazione del 18 aprile 1996, nel successivo scambio di allegati, durante l'istruttoria e nelle memorie conclusive presentate al dibattimento finale le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse. E. Con decisione 24 settembre 1997 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr, il Tribunale di espropriazione ha respinto tutte le censure addotte dagli espropriati. Riferendosi alla presunta violazione dell'art. 23 Lespr, il primo giudice ha negato che la procedura fosse afflitta da vizi di una gravità tale da giustificare un nuovo deposito dei piani.