{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-31_2000-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17094&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1a73e0d5773aa73196546a3c9dc41b33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:19:42", "Checksum": "4b710f6f9f7012f9be756171c97c4de2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nGli espropriati, tenuto conto del lavoro svolto dalla patrocinatrice, delle spese sostenute e del valore litigioso della causa, sollecitano il versamento di almeno 24'000.– fr. di ripetibili di prima istanza conformemente alla TOA.\nAi sensi dell'art. 73 Lespr le spese di procedura sono di regola interamente a carico dell'ente espropriante, che è tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili; una ripartizione delle spese e la rinuncia all'assegnazione di ripetibili è consentita qualora le pretese dell'espropriato fossero manifestamente esagerate o infondate. Le ripetibili sono destinate al risarcimento del pregiudizio costituito dalle spese oggettivamente indispensabili che l'espropriato si è trovato costretto ad affrontare per assicurare un'adeguata difesa dei propri interessi (Hess-Weibel, op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr). L'indennità non copre necessariamente l'integrità dei costi sopportati: deve essere equa, adeguata all'impegno richiesto e alla difficoltà della vertenza piuttosto che al valore litigioso, che non è dunque decisivo (DTF 111 Ib 97 consid. 2c-d; RDAT I-1992 N. 62; Hess-Weibel, op. cit., N. 4 ad art. 115 LFespr).\nIn concreto, non si può fare a meno di osservare innanzi tutto che la rappresentante degli espropriati non è in possesso del titolo di avvocato e dell'autorizzazione al libero esercizio. Essa non è neppure una giurista che svolge pratica legale. Non può quindi riferirsi alla TOA né per il calcolo degli onorari da fatturare ai propri clienti, né per la commisurazione delle ripetibili da rivendicare in giudizio. Ferma questa premessa, l'indennità di patrocinio di prima istanza va quindi fissata in funzione dell'assistenza prestata dalla patrocinatrice e della peculiarità della causa, senza dimenticare che agli espropriati pertoccheranno ulteriori ripetibili al momento in cui il Tribunale di espropriazione emanerà il giudizio sulle indennità. Orbene, la rappresentante della famiglia __________ ha operato con diligenza nell'ambito di una pratica di espropriazione formale che a prescindere dalla particolarità dei diritti espropriati non presentava soverchie difficoltà fattuali o giuridiche.\nSe ne deve concludere che l'indennità di patrocinio di fr. 1'000.-- riconosciuta dal Tribunale di espropriazione per la sola fase di opposizione non presta il fianco a critiche di sorta. Ben ponderate le circostanze, la somma allocata si avvera tutto sommato ossequiosa dei criteri che informano la quantificazione di questa particolare indennità in ambito espropriativo e certamente rispondente al concetto di equità ancorato all'art. 73 Lespr.\n11. La regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re S./Comune di __________).\nLa tassa di giustizia viene pertanto posta a carico dei ricorrenti, totalmente soccombenti (art. 28 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 4 Cost. 1874; 29 Cost. 1999; 17, 19 LE 1973; 26, 40 LALPT; 1, 2, 3, 5, 20 ss., 23, 24, 45, 47, 50, 61, 70, 73 Lespr; 18, 28 e 43 PAmm;\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è respinto.\n2. La tassa di giudizio di fr. 1'200.– è posta a carico dei ricorrenti in solido, con l'ulteriore obbligo di rifondere all'ente espropriante identico importo a titolo di ripetibili.\n3. Intimazione a: |\n__________ |\n|\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}