{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-31_2000-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17094&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1a73e0d5773aa73196546a3c9dc41b33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:19:42", "Checksum": "4b710f6f9f7012f9be756171c97c4de2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nQuanto alla richiesta di contenere gli ingombri dell'opera in modo da rispettare le servitù esistenti e soprassedere alla loro cancellazione in via espropriativa, basterà osservare che gli esistenti diritti reali limitati ostano alla realizzazione di qualsiasi costruzione che non sia una villa o una casa signorile alta al massimo m 9.50 (cfr. doc. C, rogito no. 87 del 29.11.1957 steso dal notaio __________). L'espropriazione delle servitù costituite nel 1957 si rende dunque necessaria già solo a dipendenza del fatto che sui terreni gravati dal vincolo EP gli attuali proprietari intendono erigere un edificio pubblico, da un lato, avente un ingombro superiore a quello di un'abitazione monofamiliare a due piani, dall'altro. La conformità del progetto parrocchiale con le norme di applicazione del PR e la conformità di quest'ultime con la legislazione di rango superiore è invece problematica che dovrà essere affrontata nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione.\nI ricorrenti affermano peraltro che la pubblica utilità dell'espropriazione andrebbe negata in funzione delle violazioni procedurali nella quali è incorso il comune in relazione all'affrancazione dei mapp. __________, __________, __________ e __________ dal vincolo AP ed al loro inserimento in zona __________, come imposto dal Governo in sede d'approvazione del PR. A torto. Le varianti concernenti le modifiche decise d'ufficio dal Consiglio di Stato stanno infatti seguendo regolarmente il loro corso (cfr. messaggio municipale no. 84/97 del 28.10.1997) e non possono influire minimamente sul procedimento espropriativo relativo al mapp. __________ promosso a realizzazione di un'opera per la quale si è creata, su altri fondi colpiti da un vincolo diverso per natura e scopo, un'apposita zona di utilizzazione (cfr. nuovamente consid. 3).\nLo stesso dicasi, mutatis mutandis, delle presunte difficoltà che incontrerebbe la Parrocchia nel finanziare e gestire il costruendo centro. L'argomentazione ricorsuale, mutuata con ogni evidenza da una desueta giurisprudenza federale riferita ai soli enti pubblici ed ai principi che condizionano la loro gestione finanziaria (cfr. RDAT 1979 N. 59), non è suscettibile di intaccare la presunzione della pubblica utilità del progetto di specie e delle espropriazioni necessarie alla sua attuazione. Se la Parrocchia dovesse effettivamente rinunciare alla costruzione del centro per ragioni economiche o di qualsiasi altra natura, buon per i ricorrenti, che potranno sollecitare la retrocessione dei diritti espropriati nei termini ed alle condizioni previste all'art. 61 Lespr.\n7. Proporzionalità\nIn ambito espropriativo, il principio di proporzionalità impone che l'espropriazione venga limitata ai diritti strettamente necessari al soddisfacimento dello scopo prefissato. L'applicazione di questo principio è tanto ovvia quanto agevole allorquando si tratta di acquisire il terreno occorrente alla costruzione di un'opera pubblica: basta contenere l'esproprio entro i margini della superficie realmente indispensabile alla corretta attuazione della costruzione che abbisogna alla collettività.\nLa particolarità della fattispecie concreta non permette però tale sorta di ragionamento. Intanto occorre ribadire che l'esproprio delle servitù s'imporrebbe nella sua totalità anche in caso di costruzione di un qualsiasi edificio pubblico alto soli m 9.51. Sotto questo profilo, il fatto che il futuro centro parrocchiale presenterà ingombri ben maggiori si avvera del tutto irrilevante. Altrimenti detto, nella misura in cui sulle particelle __________, __________, __________, __________ e __________ di __________ si intende erigere un'opera pubblica alta più di m 9.50 la Parrocchia non può fare a meno di procedere all'esproprio integrale delle servitù iscritte a favore del mapp. __________. In simili circostanze un intervento espropriativo meno incisivo in applicazione deI principio di proporzionalità non è neppure concepibile.\nD'altra parte, proprio il principio di proporzionalità invocato nel gravame osta all'accoglimento della proposta di edificare il centro parrocchiale in via __________. I ricorrenti non possono seriamente pretendere che la Parrocchia abbia ad acquisire in via espropriativa la proprietà di fondi di terzi quando dispone già di terreni propri idonei e per la realizzazione dell'opera pubblica prospettata è sufficiente espropriare alcuni diritti reali limitati. Né possono esigere che abbia a costruire una chiesa appiattita in seno ad un complesso immobiliare edificato esclusivamente in orizzontale per evitare di espropriar loro una semplice servitù prediale.\n8. Diritto di essere sentito\nLa natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. 1999 e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.).\nIn tema di motivazione delle decisioni, le garanzie minime dedotte dalla Costituzione non pongono esigenze troppo severe. Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in applicazione del vecchio art. 4 Cost. (DTF 117 Ia 3, 117 Ib 86) è sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di deferirla in piena coscienza di causa ad una giurisdizione superiore (RDAT 1988 N. 45)."}