{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-31_2000-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17094&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1a73e0d5773aa73196546a3c9dc41b33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:19:42", "Checksum": "4b710f6f9f7012f9be756171c97c4de2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNel diritto ticinese la base legale dell'espropriazione è ancorata all'art. 1 cpv. 1 Lespr (Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 653), indipendentemente dal quesito a sapere se espropriante è lo Stato, un comune, un qualsiasi altro ente di diritto pubblico o un privato. Sotto questo aspetto, risulta difficile comprendere quali vantaggi vorrebbero ricavare i ricorrenti dalla contestazione dell'atto con il quale il Consiglio di Stato (e per esso il Dipartimento delle istituzioni) ha conferito alla Parrocchia il diritto di espropriare le note servitù iscritte a favore del mapp. __________, atteso che la base legale dell'operazione d'esproprio è e resterà sempre data dalla Lespr. Se intendevano revocare in dubbio la legittimazione della Parrocchia quale ente espropriante, l'argomentazione è priva di ogni pregio. A prescindere dal fatto che le decisioni emanate dal Consiglio di Stato ex art. 2 cpv. 2 e 3 cpv. 1 Lespr sono definitive e non si può quindi rimetterne in discussione il contenuto nella susseguente procedura di espropriazione, nulla permette infatti di accreditare la tesi secondo cui la risoluzione governativa del 16 giugno 1995 era infondata poiché il municipio di __________ \"non poteva preavvisare favorevolmente l'espropriazione prima di avere proceduto alla pubblicazione della variante di PR e prima che la stessa fosse accettata dal CC e dalla popolazione\". Al contrario, appurata la consonanza del progetto con la destinazione pianificatoria dei fondi dedotti in edificazione (cfr. consid. 3) il municipio non poteva far altro che esprimersi positivamente circa il conferimento del diritto d'espropriazione sollecitato dalla Parrocchia. E il Consiglio di Stato, preso atto del parere municipale e verificato come l'opera fosse prevista dal PR, non poteva che concedere all'istante il diritto ch'essa richiedeva.\n6. Interesse pubblico\nCome rettamente si osserva nella sentenza impugnata, la facoltà di opporsi all'espropriazione è stata inserita nella legge di espropriazione (art. 24 cpv. 2 lett. a) a dipendenza dell'art. 2 Lespr, che sancisce il principio di presunzione della pubblica utilità per le opere realizzate dal Cantone e dai Comuni (cfr. Messaggio 9.6.1969 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il disegno di una nuova legge di espropriazione, in RVGC sessione autunnale 1970, p. 1614). Introducendo una tale \"praesumptio iuris\" il legislatore non poteva esimersi dal prevedere, nell'ambito della procedura espropriativa, la facoltà del cittadino di opporsi all'espropriazione e in particolare il diritto di dimostrare la carenza della pubblica utilità. Quest'ultima prerogativa si appalesa infatti indispensabile in tutti quei casi in cui l'interessato non ha potuto far valere le proprie ragioni nell'ambito di una procedura di ricorso contro la pubblica utilità (in tal senso STF 2.6.1980 in re CE fu C. B.; RDAT 1986 N. 74). Se la pubblica utilità di un'opera viene ammessa nella procedura di approvazione del PR, il giudice delle espropriazioni non si trova più confrontato con una semplice presunzione, bensì con una certezza (praesumptio iuris et de iure), per cui la controprova, già per ovvi motivi di sicurezza giuridica, non può più essere ammessa in sede di procedura espropriativa (RDAT I-1993 N. 49 e rinvii).\nIl principio secondo cui la legittimità dei PR e dei vincoli da essi istituiti può essere eccepita soltanto nell'ambito della loro procedura di adozione non è tuttavia assoluto. Secondo la giurisprudenza, successive contestazioni sono infatti proponibili in sede di applicazione concreta se l'interessato non poteva rendersi conto delle restrizioni imposte o se non aveva avuto la possibilità di contestarle in occasione dell'adozione del piano, oppure ancora se le circostanze che le avevano giustificate si sono nel frattempo sostanzialmente modificate (cfr. Imboden-Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 11 B II c, 143 B II h; DTF 116 Ia 207, 112 Ia 91, 107 Ia 331, 106 Ia 383; STF 30.8.1989 in re G. SA; RDAT I-1995 N. 30, 1984 N. 59).\nOrbene, fermo restando che la pubblica utilità del centro parrocchiale è stata regolarmente accertata durante la procedura di adozione e approvazione del PR di __________ (vedi consid. 3), nell'evenienza concreta non è ravvisabile alcune delle eccezioni giurisprudenziali dianzi evocate che permetterebbero di riesaminare la questione in questa sede. Al momento della pubblicazione degli atti di PR i ricorrenti potevano senz'altro rendersi conto della natura e dello scopo dei vincoli apposti sui mappali delle vicine __________ -__________ -__________. Al pari delle stesse proprietarie, avrebbero quindi potuto (e all'occorrenza dovuto) contestare la pubblica utilità del prospettato centro parrocchiale insorgendo innanzi al Consiglio di Stato. Sta di fatto che il PR di __________ è entrato in vigore il 2 giugno 1993 con l'approvazione del Consiglio di Stato e prevede la costruzione di un centro parrocchiale sui mapp. __________, __________, __________, __________ e __________. La pubblica utilità di questo specifico intervento e delle espropriazioni che esso comporta non può più essere dibattuta.\nLo stesso discorso vale per l'ubicazione alternativa auspicata dagli insorgenti, suggestione che unitamente alle ulteriori censure incluse nel capitolo del ricorso dedicato all'interesse pubblico presenta invero scarsa attinenza con tale tematica. In effetti, la proposta di costruire il centro in via __________ andava tutt'al più avanzata in sede pianificatoria, non al momento dell'espropriazione e della notifica delle pretese di indennità."}