{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-31_2000-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17094&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1a73e0d5773aa73196546a3c9dc41b33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:19:42", "Checksum": "4b710f6f9f7012f9be756171c97c4de2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nQuanto allo scopo per il quale si è istituito il vincolo EP, occorre osservare innanzi tutto che nella citata rappresentazione grafica gli edifici d'interesse pubblico dell'intero comune sono stati suddivisi come d'uso in tre categorie generiche designate con un emblema: chiesa, istruzione e uffici comunali. Ancorché approssimative, simili denominazioni si avverano del tutto corrette e legittime nella misura in cui indicano con sufficiente chiarezza il fine perseguito dalla creazione di ogni singola zona EP (DTF 113 Ia 464). D'altra parte, se nel piano delle zone i fondi gravati dal vincolo EP in località __________ appaiono riservati per la costruzione di una \"chiesa\" in senso lato, in altri atti pianificatori risultano chiaramente destinati alla realizzazione di un centro parrocchiale. In particolare, nelle proposte d'indirizzo sottoposte positivamente all'esame preliminare dell'autorità cantonale (cfr. scritto 19.7.1983 municipio di __________ /dipartimento dell'ambiente, p. 11), nella relazione tecnico-economica che concorre per legge alla costituzione del PR (cfr. rapporto 23.12.1983, p. 48) e nella decisione di approvazione del PR resa dal Consiglio di Stato (cfr. ris. no. 4399 del 2.6.1993, p. 27 e 43). I primi due documenti erano esplicitamente richiamati nel messaggio 270/85 riguardante la revisione globale del PR che il Consiglio comunale ha adottato nel settembre 1990 (vedi p. 36 messaggio). La relazione tecnico-economica, che è atto ufficiale e parte integrante del PR giusta l'art. 17 LE 1973 (ora art. 26 LALPT), è stata d'altronde messa a disposizione di tutta la popolazione per la durata di 30 giorni e le sue risultanze potevano essere impugnate conformemente all'allora vigente art. 19 LE 1973.\nL'opera progettata dalla Parrocchia corrisponde quindi alla destinazione prevista e sancita dal PR. Quand'anche così non fosse, la discrepanza non darebbe adito a censure di spessore, atteso che il TF - proprio in un caso concernente il comune di __________ - ha già avuto modo di confermare la legittimità di un esproprio volto alla realizzazione di un edificio di interesse pubblico che non corrispondeva più esattamente a quello previsto in origine dal PR (STF 8 agosto 1995 in re comune di __________ c. CE C., p. 9, parzialmente pubblicata in DTF 121 II 305).\nIn simili evenienze, già di primo acchito il fulcro della linea di difesa adottata dai ricorrenti si avvera privo di consistenza.\n4. Modinatura\nGiusta l'art. 23 Lespr, prima della pubblicazione degli atti le modificazioni dello stato dei luoghi conseguenti all'opera devono essere segnate sul terreno mediante picchettamenti e modine. Questo intervento, previsto anche dalla legge federale (art. 28 LFespr), ha soprattutto lo scopo di ragguagliare l'espropriato circa la natura, l'estensione e l'ubicazione dell'opera dandogli così modo - in unione con i piani depositati - di conoscere e considerare tutti gli elementi che concorrono a formare la pretesa di indennità (cfr. messaggio 9 luglio 1969 concernente il disegno di una nuova legge di espropriazione in RVGC, sessione autunnale 1970, p. 1617; Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 5 ad art. 28 LFespr). Una modinatura difettosa può imporre un nuovo deposito dei piani solo in casi estremi, segnatamente se ha pregiudicato gravemente gli interessi degli espropriati impedendo loro di far valere i propri diritti in via d'opposizione e/o di notifica di pretese (DTF 109 Ib 136 consid. 4).\nIn concreto i ricorrenti si dolgono dell'inesistente modinatura del campanile e chiedono a questo Tribunale di ordinare la posa delle antenne mancanti. Invano, poiché nel frattempo una modina destinata a rappresentare il campanile è già stata installata.\nD'altro canto, per quanto incompleta la modinatura posata a suo tempo non ha certamente impedito agli espropriati di percepire alla perfezione le caratteristiche e l'ingombro del progettato centro parrocchiale, né tanto meno di inoltrare un'opposizione e una pretesa d'indennità ampiamente motivate innanzi al Tribunale di espropriazione. Prova ne siano il memoriale di 44 pagine prodotto dagli espropriati il 14 novembre 1995 ed i documenti da loro elaborati versati agli atti, segnatamente la proposta alternativa del sig. __________ (doc. Q) e il calcolo di superfici, cubature e indici del progetto parrocchiale (doc. V) con le ricostruzioni fotografiche del suo inserimento nel paesaggio circostante (doc. T e W).\nNe consegue che in casu non si è concretizzata alcuna lesione dei diritti di difesa degli insorgenti suscettibile di giustificare la posa di ulteriori modine e un nuovo deposito degli atti previo annullamento della procedura espropriativa in itinere. Ammettendo il contrario questo Tribunale incorrerebbe in un inammissibile eccesso di formalismo.\nQuanto a tutti gli altri cittadini che si sono fidati della modinatura esposta e non hanno presentato opposizione (p. 7 del ricorso), gli insorgenti sembrano confondere le censure sollevabili in ambito espropriativo con quelle adducibili tutt'al più in sede di rilascio del permesso di costruzione; a riguardo, è appena il caso di rilevare che il procedimento avviato dalla Parrocchia e di cui si discute in questa sede concerne solo l'espropriazione delle servitù di limitazione di destinazione, altezza costruzioni e piantagioni, nonché di arretramento, iscritte a favore del mapp. __________ RFD di __________ di proprietà di __________ e __________.\n5. Base legale"}