{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-31_2000-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17094&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1a73e0d5773aa73196546a3c9dc41b33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:19:42", "Checksum": "4b710f6f9f7012f9be756171c97c4de2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNel merito dell'opposizione vera e propria, il Tribunale di prime cure ha escluso in sostanza che il progetto disattendesse la destinazione a \"Chiesa\" sancita in sede pianificatoria, che i proprietari del mapp. __________ potessero contestare in sede espropriativa la pubblica utilità di un'opera contemplata dal PR e che l'intervento divisato presentasse connotazioni di incisività tali da disattendere il principio della proporzionalità. Quanto alla modifica dei piani, ha rigettato la domanda siccome riferita esclusivamente agli aspetti edilizi dell'opera e come tale priva di pertinenza con la natura espropriativa del contenzioso all'esame.\nLa prima istanza non ha accolto neppure la richiesta di ampliamento dell'espropriazione, annotando in specie che l'espropriazione delle servitù non avrebbe compromesso l'utilizzo della proprietà.\nLa tassa di giustizia (fr. 500.–) e le ripetibili (fr. 1'000.–) sono state poste a carico dell'ente espropriante.\nF. Mediante ricorso 28 ottobre 1997 gli espropriati hanno impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le stesse questioni sollevate senza successo in prima istanza.\nCon toni spesso irriguardosi e inutilmente polemici i ricorrenti hanno dunque sollecitato una nuova modinatura dell'opera, poiché quella eseguita non comprende il campanile e non consentirebbe quindi di percepire appieno l'ingombro complessivo del progettato centro parrocchiale.\nDi seguito, hanno nuovamente revocato in dubbio la legalità dell'intervento espropriativo promosso nei loro confronti, segnatamente la legittimità della decisione con cui il Consiglio di Stato ha conferito alla parrocchia il diritto d'espropriazione; decisione a loro parere infondata, atteso che il municipio di __________ non poteva preavvisare favorevolmente l'esproprio prima dell'adozione di una variante di PR.\nGli insorgenti hanno poi ribadito che il progetto non è conforme alle norme di PR in vigore. Il vincolo AP/EP adottato nel 1990 colpisce una superficie ampia 8'000 mq al fine di insediarvi una Chiesa, mentre la parrocchia intende realizzare un centro multifunzionale su un'area di soli 4'270 mq. La Chiesa - hanno soggiunto - è il luogo della celebrazione liturgica e questa definizione coniata dalle stesse autorità ecclesiastiche non può essere estesa fino a farvi rientrare un complesso parrocchiale come quello che si vorrebbe erigere in via __________; un simile intervento edilizio esige un preventivo adeguamento del PR.\nInsistendo sul fatto che solo la destinazione \"Chiesa\" contemplata nel PR in essere è cresciuta in giudicato e gode della presunzione di pubblica utilità, i ricorrenti hanno contestato di nuovo la sussistenza di un interesse pubblico sufficiente per giustificare l'intervento espropriativo. A loro giudizio, il centro potrebbe benissimo trovar spazio sul terreno che la Parrocchia possiede in via __________. In alternativa, si potrebbe costruirlo in zona __________, ma senza il campanile e la sala multiuso, in modo da rispettare le servitù esistenti. La pubblica utilità dell'espropriazione andrebbe peraltro negata in funzione delle violazioni procedurali nelle quali è incorso il comune in relazione all'affrancazione dal vincolo AP dei mapp. __________, __________, __________ e __________ ed al loro inserimento in zona __________, come deciso d'ufficio dal Governo in sede d'approvazione del PR. Ma non solo. Anche l'impossibilità finanziaria della Parrocchia di far fronte alla costruzione ed alla gestione del centro giustificherebbe il diniego dell'esproprio per carenza di interesse pubblico.\nIn tema di disattenzione del principio della proporzionalità gli espropriati hanno evidenziato i vantaggi di un'edificazione del complesso parrocchiale sul fondo di via __________, situato in posizione altrettanto centrale e più piccolo di quello ubicato in via __________, ma ampliabile annettendovi il terreno vicino di proprietà del comune. Hanno pure riaffermato che la Parrocchia potrebbe edificare in altro modo senza intaccare - o intaccando al minimo - le servitù di cui beneficia il mapp. __________.\nI ricorrenti hanno pure censurato il modus operandi istruttorio del Tribunale di espropriazione, rimproverandogli di aver stralciato domande di interrogatorio formale pertinenti ed utili ai fini del giudizio.\nGli insorgenti hanno altresì riproposto le richieste di modifica dei piani e di ampliamento dell'espropriazione. La prima, specificando che la stessa andava intesa come obiezione alla concessione dell'esproprio della servitù di limitazione di altezza. La seconda, ricordando che la costruzione del centro e le attività che vi verrebbero svolte pregiudicherebbero il godimento della proprietà conformemente alla destinazione che le conferiscono le attuali servitù.\nEvocata la TOA, gli espropriati hanno per finire rivendicato il versamento di almeno 24'000.– fr. di ripetibili di prima istanza. Importo minimo, secondo loro, tenuto conto del lavoro svolto dalla patrocinatrice, delle spese sostenute e del valore litigioso della causa.\nIn coda al loro gravame i proprietari del mapp. __________ hanno indicato una serie di \"questioni non toccate dal Tribunale di espropriazione\". Se ne parlerà - per quanto necessario - nei considerandi di diritto.\nG. Il Tribunale di espropriazione, sottolineato il tenore inammissibile di alcuni passaggi della memoria ricorsuale, ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata.\nAd identica conclusione sono pervenuti la __________ e il __________ di __________, i quali hanno avversato partitamente le tesi degli insorgenti con argomentazioni che saranno riprese, ove occorresse, in seguito."}