{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-31_2000-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17094&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1a73e0d5773aa73196546a3c9dc41b33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:19:42", "Checksum": "4b710f6f9f7012f9be756171c97c4de2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2000 50.1997.31\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 28 ottobre 1997 di\n|\n|\n__________ patrocinati da: __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla decisione 24 settembre 1997 (no. 18/95) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla __________ e dal __________ di __________ per ottenere la soppressione e la cancellazione delle servitù di limitazione di destinazione, altezza costruzioni e piantagioni, nonché di arretramento, iscritte a favore del mapp. __________ RFD di __________ di proprietà di __________ e __________; |\nviste le risposte:\n- 6 novembre 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;\n- 28 novembre 1997 della __________ e del __________ di __________;\nesperiti gli opportuni accertamenti;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto in fatto\nA. A seguito di una permuta realizzata nel 1991 la __________ e il __________ di __________ sono diventati proprietari delle part. no. __________, __________, __________, __________ e __________ di __________. Questi fondi contermini di complessivi 4270 mq formano una vasta area di natura prativa - in leggera pendenza e di forma pressoché rettangolare - posta sul lato sinistro della strada principale che dalle __________ sale in direzione del nucleo di __________, più precisamente all'intersezione tra via __________ e via __________.\nNei pressi vi sono diverse abitazioni monofamiliari, tra cui quella di __________ e __________, comproprietari del mapp. no. __________.\nTutti i particellari in oggetto sono reciprocamente gravati da servitù prediali di limitazione di destinazione, di limitazione di altezza costruzioni e piantagioni, nonché di arretramento costituite nel 1957 per volontà della famiglia __________, la quale desiderava che nel comparto territoriale oggi delimitato da via __________, via __________ e via al __________ - all'epoca interamente di sua proprietà - venissero insediate sole ville o case signorili.\nB. Il PR di __________ del 1976 aveva inserito i mapp. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ in zona AP destinandoli alla creazione di una piscina pubblica. Il successivo PR entrato in vigore il 2 giugno 1993 (revisione __________) li ha invece collocati in zona EP allo scopo di realizzare in loco una chiesa e un centro parrocchiale-sociale. Le proprietarie (in quel momento __________ e __________) hanno impugnato siffatto assetto pianificatorio, ma il loro ricorso - inoltrato a titolo cautelativo quando già si profilava all'orizzonte la cessione dei terreni alla __________ ed al __________ - è stato respinto contestualmente all'approvazione del PR.\nIl mapp. __________ dei coniugi __________ è stato invece attribuito alla zona R2A.\nC. L'8 febbraio 1993 la __________ di __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire sui terreni gravati dal vincolo EP il nuovo centro parrocchiale, composto da una Chiesa, una sala multiuso, un locale per gli anziani ed uno per i giovani, nonché una casa parrocchiale e un posteggio. Il livello superiore del complesso raggiungerebbe m. 10.20 di altezza, mentre l'apice del campanile toccherebbe quota + m. 28.50.\nAlla domanda si sono opposti __________ e __________, contestando la compatibilità di un simile insediamento con la destinazione residenziale della zona circostante.\nIl 18 maggio 1993 il Dipartimento del territorio ha invece preavvisato favorevolmente il rilascio della licenza edilizia, limitandosi a sollecitare l'inclusione nel permesso di alcune condizioni imposte dal diritto cantonale e federale.\nD. Al fine di poter realizzare il centro di cui trattasi, nel mese di settembre del 1995 la __________ di __________ - mediante avviso personale e pubblicazione degli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) - ha avviato la procedura di espropriazione delle servitù di limitazione di destinazione, di limitazione di altezza costruzioni e piantagioni, nonché di arretramento iscritte a favore della part. __________ dei coniugi __________. Per la soppressione e la cancellazione di tali diritti reali limitati l'ente espropriante ha offerto un'indennità di fr. 10'000.–.\nCon notifica datata 14 novembre 1994 (recte: 14.11.1995) i proprietari hanno sollecitato un nuovo deposito degli atti per vizi di modinatura, opponendosi all'esproprio siccome privo di base legale, carente dal profilo dell'interesse pubblico e lesivo del principio di proporzionalità. In via subordinata hanno postulato un ampliamento dell'espropriazione a tutto il fondo mediante versamento di un indennizzo di complessivi fr. 1'691'250.– o una modifica dei piani, accompagnata da una pretesa risarcitoria di fr. 500'000.– per la svalutazione del fondo.\nAll'udienza di conciliazione del 18 aprile 1996, nel successivo scambio di allegati, durante l'istruttoria e nelle memorie conclusive presentate al dibattimento finale le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse.\nE. Con decisione 24 settembre 1997 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr, il Tribunale di espropriazione ha respinto tutte le censure addotte dagli espropriati.\nRiferendosi alla presunta violazione dell'art. 23 Lespr, il primo giudice ha negato che la procedura fosse afflitta da vizi di una gravità tale da giustificare un nuovo deposito dei piani. La picchettazione è stata invero limitata all'essenziale, ma non ha creato pregiudizi di sorta agli espropriati, né ha menomato il loro diritto di essere sentito, ampiamente esercitato nel corso di tutto il procedimento."}