Giusta l'art. 73 cpv. 1 Lespr, le spese di procedura di regola sono interamente a carico dell'ente espropriante, che è tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili. In caso di pretese manifestamente infondate o esagerate, il Tribunale di espropriazione può ripartire le spese tra le parti e negare le ripetibili (art. 73 cpv. 2 Lespr). 5.2. Ben ponderate tutte le circostanze, questo Tribunale non ravvisa nella fattispecie gli estremi per ripartire gli oneri di procedura giusta quanto disposto dall'art. 73 cpv. 2 Lespr. Un simile aggravio a carico di chi ha esercitato i propri diritti di difesa risulterebbe iniquo e inutilmente vessatorio.