Gli espropriati pretendono invece fr. 15.- il mq, considerati gli inconvenienti che hanno dovuto tollerare per ben 14 mesi a causa del cantiere installato a ridosso della loro casa d'abitazione. 3.1. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 Lespr (DTF 120 Ib 465 consid. 5e; Rep. 1965, pag. 177). 3.2.