A mente dell'ente espropriante, il primo giudice non avrebbe dovuto concedere alcuna indennità per il diritto di superficie dato che la sua imposizione non ha provocato nessun danno economico ai proprietari. Gli espropriati non avrebbero subito pregiudizi particolari nemmeno in conseguenza dell’occupazione temporanea, cosicché l'indennità andrebbe definita in fr. 1.-/mq/anno, il massimo riconosciuto dalla prassi espropriativa. E. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.