{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-29_2000-05-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17093&nX40_KEY=4933333&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f655f16f0968413e326e495c181212a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.05.2000 50.1997.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.05.2000 50.1997.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.05.2000 50.1997.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:39:55", "Checksum": "3f256334c1c1d36bdd57d22b9afa33e3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.05.2000 50.1997.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAi fini del giudizio questo Tribunale ha ordinato una perizia estimativa volta ad accertare con precisione l'ammontare dei danni occorsi alla proprietà __________ in conseguenza dei lavori di realizzazione della galleria __________. Nel suo referto 31 gennaio 2000 il perito designato arch. __________ ha stimato in complessivi fr. 43'500.- il risarcimento dovuto dallo __________, tenuto conto della situazione preesistente e delle necessarie deduzioni per titolo di vetustà e usura. Sentito in udienza il 14 aprile 2000, il perito ha confermato le sue valutazioni, che ha addirittura definito prudenziali.\nIn quanto volta a contestare l'indennità accordata dal primo giudice per i danni alla villa ed al giardino, l'impugnativa dei coniugi __________ viene pertanto parzialmente accolta e l'indennizzo determinato in fr. 43'500.-, comprese le spese per la risistemazione del giardino che il Tribunale di espropriazione aveva riconosciuto a parte (cfr. dispositivo 1.4. sentenza impugnata e p.to 2.5. perizia). Viene per contro respinta siccome infondata la richiesta dei ricorrenti mirante ad ottenere un versamento aggiuntivo di fr. 50'000.- per il deprezzamento della proprietà. Dagli atti non traspare infatti minimamente la sussistenza di un qualsiasi ulteriore pregiudizio, segnatamente una svalutazione, che possa essere posto a carico del Cantone.\n5. Tassa di giustizia e spese di prima istanza\nI proprietari del mapp. __________ criticano la ripartizione degli oneri processuali operata dal Tribunale di espropriazione disattendendo il principio secondo cui le spese di procedura e le ripetibili vanno addossati interamente all'ente espropriante.\n5.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 Lespr, le spese di procedura di regola sono interamente a carico dell'ente espropriante, che è tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili. In caso di pretese manifestamente infondate o esagerate, il Tribunale di espropriazione può ripartire le spese tra le parti e negare le ripetibili (art. 73 cpv. 2 Lespr).\n5.2. Ben ponderate tutte le circostanze, questo Tribunale non ravvisa nella fattispecie gli estremi per ripartire gli oneri di procedura giusta quanto disposto dall'art. 73 cpv. 2 Lespr. Un simile aggravio a carico di chi ha esercitato i propri diritti di difesa risulterebbe iniquo e inutilmente vessatorio. I privati risultano sufficientemente penalizzati dalla mancata concessione di adeguate ripetibili, provvedimento - questo - che malgrado la sua severità trova ancora una plausibile spiegazione nell'esito della lite e nell'esuberanza con la quale sono state formulate e ribadite le pretese risarcitorie in corso di procedura.\n6. La regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re S./Comune di __________).\nLa tassa di giustizia viene dunque ripartita tra le parti in funzione dell'esito delle rispettive impugnative. Le spese di perizia (fr. 3'579.75) vengono per contro suddivise secondo il grado di soccombenza sul tema oggetto di intervento peritale (art. 28 PAmm).\nLa reiezione del ricorso dello Stato ed il parziale accoglimento del gravame dei coniugi __________ giustifica l'assegnazione di congrue ripetibili agli espropriati (art. 31 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 9, 10, 11, 12, 50, 70, 73 Lespr; 18, 28, 29, 31, 43 e 46 PAmm;\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso dello __________ è respinto.\n2. Il ricorso di __________ e __________ è parzialmente accolto.\n§. Di conseguenza i dispositivi 1.1., 1.3., 1.4. e 4. della decisione 23 luglio 1997 (no. 339/19) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina sono annullati e riformati come segue:\n\"1.1. Per la costituzione di un diritto di superficie e di limitazione della costruzione al mappale __________ RFD di __________ fr. 8'664.-.\n1.3. Per i danni alla casa d'abitazione e per la risistemazione del giardino fr. 43'500.-.\n4. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese sono poste interamente a carico dello __________.\nNon si assegnano ripetibili.\"\n3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è a carico dello __________ nella misura di fr. 1'100.- e di __________ e __________ in solido per la differenza.\n4. Le spese di perizia di fr. 3'579.75 sono a carico dello __________ nella misura di fr. 2'386.50 e di __________ e __________ in solido per la differenza.\n5. Lo __________ verserà a __________ e __________ fr. 1'650.- a titolo di ripetibili.\n|\n6. Intimazione a: |\n__________ |\n|\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}