{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-29_2000-05-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17093&nX40_KEY=4933333&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f655f16f0968413e326e495c181212a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.05.2000 50.1997.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.05.2000 50.1997.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.05.2000 50.1997.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:39:55", "Checksum": "3f256334c1c1d36bdd57d22b9afa33e3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.05.2000 50.1997.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2.3. L'ingombrante manufatto stradale realizzato dal Cantone (ml 11.90 x ml 14.20, con la soletta superiore posta a circa 2,5/3,5 ml sotto il livello di via __________) corre lungo i 38 ml del confine SE del mapp. __________ invadendolo per circa un metro. La galleria, segnatamente il diritto di superficie e la servitù di limitazione di costruzione imposti a dipendenza della sua presenza, hanno provocato un aggravio certo, ove solo si considerino le restrizioni che impongono al proprietario che volesse realizzare un'opera sotterranea nell'ambito di una riedificazione razionale del fondo, segnatamente un'autorimessa interrata al servizio di una palazzina d'appartamenti. Autorimessa e relative rampe di accesso che in assenza del tunnel potrebbero essere realizzate direttamente a confine (cfr. art. 17 regolamento edilizio di __________ e art. __________ NAPR) e non alla distanza di 4 m dal ciglio stradale come più volte affermato dallo __________ per dimostrare l'inedificabilità di quella specifica superficie anche in assenza delle limitazioni imposte in via espropriativa; prova ne sia il garage costruito sotto il prospiciente mapp. __________ sfruttando proprio quella fascia di terreno ritenuta inedificabile. L'onere non raggiunge però nemmeno il livello di incisività paventato dagli espropriati. In caso di riedificazione, il fondo potrà pur sempre accogliere tranquillamente uno stabile con una SUL di 1088 mq ripartita su cinque piani sfruttando e rispettando appieno tutti i parametri edificatori di PR. E se le limitazioni imposte dalla galleria dovessero complicare o impedire la creazione di un eventuale garage sotterraneo o di un accesso verso via __________, il proprietario potrà comunque costruirlo sul fronte che si affaccia su via __________ senza incorrere necessariamente in maggiori spese.\nPoste queste premesse, l'indennità dovuta agli espropriati per l'iscrizione del diritto di superficie e della servitù di limitazione delle costruzioni viene fissata in fr. 228.- il mq, cifra corrispondente al 15% circa del valore edilizio pieno del terreno gravato (fr. 1'500.-/mq; cfr. STA 2.2.1994 in re S., parz. pubblicata in RDAT II-1994 N. 66) e idonea a coprire l'effettivo pregiudizio arrecato ai proprietari. Un risarcimento di maggior ampiezza non si giustificherebbe, stante l'oggettiva modestia del danno ingenerato dall'aggravio imposto ai coniugi __________, di certo insuscettibile di provocare la svalutazione rivendicata nel loro gravame. Il diniego di qualsiasi indennizzo neppure, atteso che un disagio seppur minimo le servitù lo creano (basti pensare anche solo all'impatto negativo che simili iscrizioni a RF creano sui potenziali acquirenti del fondo) e lo __________ ha d'altronde pagato cifre identiche a tutti i proprietari toccati dal medesimo evento espropriativo (cfr. il resoconto delle indennità versate prodotto dal Cantone a richiesta del Tribunale).\n3. Occupazione temporanea\nIl Cantone ha occupato 225 del mapp. __________ per 14 mesi, sottoponendo agli espropriati un'offerta di fr. 1.-/mq/mese. Il Tribunale di espropriazione ha confermato tale cifra, accordando ai privati un risarcimento di fr. 3'150.- (fr. 1.- x 225 mq x 14 mesi).\nIn questa sede lo __________ contesta nondimeno l'indennità assegnata, affermando che l'utilizzazione a giardino del sedime occupato giustificherebbe un'indennità massima di fr. 1.-/mq/anno. Gli espropriati pretendono invece fr. 15.- il mq, considerati gli inconvenienti che hanno dovuto tollerare per ben 14 mesi a causa del cantiere installato a ridosso della loro casa d'abitazione.\n3.1. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 Lespr (DTF 120 Ib 465 consid. 5e; Rep. 1965, pag. 177).\n3.2. In concreto, lo __________ ha invaso tutta la parte sudorientale del mapp. __________ (225 mq), ossia la porzione di giardino che separa via __________ dalla villa degli espropriati. Non ha occupato terreno qualsiasi, ma un'area verde di respiro e protezione che per residenze signorili come quella della famiglia __________ riveste notevole importanza soprattutto quale barriera contro l'inquinamento proveniente dalla strada.\nSe ne deve concludere che l'indennizzo di fr. 1.-/mq/mese per titolo di occupazione temporanea fissato dal Tribunale di espropriazione si avvera del tutto corretto e non presta il fianco a critiche di sorta. Gli inconvenienti segnalati dagli espropriati non consentono l'elargizione di un risarcimento quindici volte superiore a quanto viene usualmente riconosciuto per l'occupazione occasionale di un sedime sfruttato come giardino privato. Certo, i proprietari hanno dovuto sopportare svariati disturbi - taluni anche assai fastidiosi - indotti dalla presenza del cantiere accanto alla casa ed è comprensibile che se ne dolgano, ma non hanno patito un vero e proprio danno economico risarcibile come tale ex art. 11 lett. c Lespr. Le pretese vantate a riparazione di quei disagi devono essere quindi disattese.\n4. Danni vari alla proprietà (casa di abitazione e giardino)\nI lavori eseguiti dallo __________ hanno provocato diversi danni alla casa d'abitazione ed al giardino, per i quali il Tribunale di espropriazione, fondandosi sulle valutazioni di uno dei suoi membri, ha concesso un indennizzo di complessivi fr. 13'823.35, giardino compreso.\nQuesta conclusione è avversata dagli espropriati, che postulano un risarcimento di fr. 59'251.70, oltre a fr. 50'000.- per lo svilimento della proprietà."}