{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-29_2000-05-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17093&nX40_KEY=4933333&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f655f16f0968413e326e495c181212a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.05.2000 50.1997.29"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.05.2000 50.1997.29"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.05.2000 50.1997.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:39:55", "Checksum": "3f256334c1c1d36bdd57d22b9afa33e3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.05.2000 50.1997.29\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sui ricorsi 18 settembre 1997 di\n|\n|\na) __________ patr. da: avv. __________\nb) __________ rappr. da: __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla decisione 23 luglio 1997 (no. 339/19) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina relativa all'esproprio del mapp. __________ RFD di __________ nell'ambito della realizzazione della galleria __________; |\nviste le risposte:\n- 2 ottobre 1997 del Tribunale di espropriazione,\n- 22 ottobre 1997 dello __________,\nal ricorso sub a);\n- 2 ottobre 1997 del Tribunale di espropriazione,\n- 18 ottobre 1997 di __________ e __________,\nal ricorso sub b);\nesperiti i dovuti accertamenti;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ e __________ sono proprietari in ragione di 1/2 ciascuno del mapp. __________ di __________, di complessivi mq 1'088, così censito a RF:\nA) casa mq 168\nb) corte mq 61\nc) giardino mq 378\nd) frutteto mq 461\nB) autorimessa mq 20\nIl fondo si trova nella zona della __________, all'intersezione tra via __________ e via __________ (zona R__________a). Ospita una villa signorile di due piani costruita nel 1926 e una piccola autorimessa accessibile da via __________.\nB. Approvati i progetti attinenti alla realizzazione della galleria __________, lo __________ ha promosso l'espropriazione dei fondi toccati dall'opera, fra i quali figura anche la menzionata particella della famiglia __________.\nGli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) sono stati pubblicati dal 26 febbraio 1990 al 27 marzo 1990.\nLe tabelle espropriative prevedevano in particolare l'iscrizione di un diritto di superficie sotterraneo e di una servitù di limitazione di costruire a carico di 55 mq del fondo mediante versamento di un'indennità di fr. 50.- il mq , nonché l'occupazione temporanea di 170 mq di giardino durante 13 mesi. Per quest'ultimo aggravio lo __________ ha offerto un indennizzo di fr. 1.-/mq/mese, oltre a complessivi fr. 19'046.- per la soppressione di alcune piante.\nIl 26 marzo 1990 i proprietari hanno per contro notificato articolate pretese ammontanti a oltre 380'000.- fr., riservandosi ulteriori richieste per gli eventuali danni provocati all'abitazione dai lavori di scavo della galleria.\nAll'udienza di conciliazione del 14 settembre 1990 i proprietari del mapp. __________ hanno concesso l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati a partire dal 1° novembre 1990, mentre lo __________ si è impegnato a commissionare una nuova perizia sul valore delle piante sacrificate e nel contempo ha dato atto alla controparte che la casa, facciate comprese, era sana e in ordine.\nNel proprio allegato introduttivo 4 aprile 1991 il Cantone ha confermato le offerte formulate per il diritto di superficie e l'occupazione temporanea, aumentando tuttavia a fr. 36'460.- quella per le piante e il ripristino del giardino (come da risultanze peritali nel frattempo pervenute).\nIn sede di risposta gli espropriati hanno ribadito pressoché integralmente le loro pretese, sottolineando gli inconvenienti cagionati dall'opera e dai suoi lavori di realizzazione, suscettibili di intaccare profondamente il valore della proprietà. In particolare, hanno segnalato la presenza concreta di danneggiamenti alla villa sempre più vistosi e rilevanti.\nIn occasione di un sopralluogo tenutosi il 24 novembre 1992 il Tribunale di espropriazione ha dunque deciso di allestire una perizia concernente i danni occorsi all'immobile, affidandone l'esecuzione al proprio membro arch. __________. Quest'ultimo ha rassegnato le sue valutazioni il 14 novembre 1994, concludendo per un pregiudizio indennizzabile di fr. 8'831.35 che gli espropriati hanno contestato con scritto 2 gennaio 1995 e, successivamente, con memoria 30 settembre 1995.\nA seguito di ulteriori accertamenti effettuati nel maggio del 1997 il perito __________ ha constatato l'apparizione di nuovi danni quantificati in fr. 5'000.--\nC. Al termine di questo lungo iter procedurale, con sentenza 23 luglio 1997 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati.\nRiassuntivamente, il primo giudice ha riconosciuto i seguenti indennizzi:\ndiritto di superficie (fr. 50.-/mq x 38 mq) fr. 1'900.--\noccupazione temporanea\n(fr. 1.-/mq/mese x 225 mq x 14 mesi) fr. 3'150.--\ndanni alla casa di abitazione fr. 12'383.35\nrisistemazione del giardino fr. 1'440.--\noltre interessi - al tasso usuale praticato dalle CFS - a far tempo dal 1°novembre 1990, rispettivamente dal 1°gennaio 1992 sull'indennità d'occupazione temporanea.\nLa tassa di giustizia di fr. 2'000.- è stata posta a carico degli espropriati nella misura di 4/5, senza alcuna assegnazione di ripetibili, in applicazione dell'art. 73 cpv. 2 Lespr.\nD. Avverso la predetta pronunzia entrambe le parti sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo, invocandone la riforma parziale.\na) Con gravame 18 settembre 1997 __________ e __________ hanno chiesto in pratica il riconoscimento integrale delle pretese notificate in prima istanza.\nAnche in questa sede gli espropriati hanno dunque rivendicato fr. 38'000.- (fr. 1'000.-/mq) per l'aggravio del diritto di superficie, fr. 150'000.- fr. per la svalutazione della proprietà e fr. 47'250.- (fr. 15.-/mq/mese) per l'occupazione temporanea, evidenziando il consistente deprezzamento arrecato al fondo dalle gravi limitazioni imposte con la servitù, così come gli innumerevoli disagi subiti durante l'impianto del cantiere nel giardino."}