Vi é anzi da presumere, secondo le affermazioni del ricorrente, che furono presi degli accordi diretti in tal senso tra proprietari e imprese. Simile tesi liberatoria non può essere ascoltata. In primo luogo dal momento che - come é appena stato spiegato - i resistenti sono titolari di diritti personali su fondi espropriati e lo __________ é ente espropriante, solo e soltanto quest'ultimo poteva essere citato in giudizio, quale convenuto, innanzi al Tribunale d'espropriazione per rispondere sulle pretese d'indennità tardive notificate dai primi.