se l'interessato prova che egli o il suo rappresentante sono stati nell'impossibilità di far valere la pretesa (lett. a); se l'interessato prova di aver saputo solo più tardi dell'esistenza di un suo diritto o se l'espropriante pretende di sottrarre un diritto non contemplato negli atti (lett. b); se si manifesta nel corso della costruzione dell'opera o dopo il compimento della stessa un danno che non era prevedibile o non lo era in tale misura al momento del deposito dei piani (lett. c). Il diritto di notificare pretese di indennità tardiva é perento tre mesi dopo il momento in cui il titolare del diritto espropriato ha avuto conoscenza della proponibilità delle pretese (art. 31 cpv.