{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-28_1999-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17092&nX40_KEY=4933359&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ecef5784134b459d5b01327c5f1fa70f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.28"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:34:15", "Checksum": "0af702d76d976555f516a64831ca11c3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.28\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNel giudizio impugnato il Tribunale d'espropriazione, facendo capo al diritto privato, ha respinto d'acchito l'eccezione sollevata dal ricorrente per il motivo che l'ente pubblico, in quanto proprietario delle opere stradali realizzate grazie all'evento espropriativo, deve essere tenuto responsabile dei danni causati dai suoi ausiliari in applicazione dell'art. 679 CCS e pertanto anche di un'occupazione abusiva dei fondi in rassegna. Ora, questo argomento potrebbe avere una rilevanza - il quesito non deve ad ogni buon conto essere risolto ai fini del giudizio - nel caso in cui i resistenti avessero inoltrato un'azione di risarcimento fondata sull'espropriazione dei diritti di tutela del vicino, il cui esito presuppone però l'adempimento di requisiti di merito differenti da quelli cui soggiace una notifica di indennità per espropriazione di diritti personali su di un fondo espropriato, cui sembrava si fossero limitati i resistenti. Nulla osta, sia ben chiaro, ed anzi nell'ambito dell'applicazione d'ufficio del diritto che incombe ai Tribunali (art. 18 cpv. 1 PAmm) appare necessario di verificare le pretese risarcitorie anche sotto questo aspetto. Così come dovrà essere esaminato, sempre in questa stessa ottica, se per avventura - come obiettano i resistenti in questa sede - le loro pretese non possano discendere dall'avverarsi di un'espropriazione materiale. E' tuttavia imprescindibile che per ciascuna delle tre anzidette ipotesi sulle quali potrebbero fondarsi, in diritto, le rivendicazioni formulate dai coniugi __________, venga esperita - laddove necessario - una adeguata istruttoria e venga parimenti effettuato un esame di merito specifico, ovvero distinto dagli altri.\n5. 5.1. Il ricorrente eccepisce in secondo luogo la perenzione delle pretese risarcitorie dei resistenti, adducendo in sostanza che i mapp. __________ e __________ vennero occupati sin dall'inizio del mese di giugno 1996. I resistenti controbattono di aver accertato per la prima volta una diminuzione della cifra d'affari del loro esercizio pubblico al momento dell'allestimento del conteggio mensile relativo al mese di settembre dello stesso anno: mese nel corso del quale venne occupati per la prima volta i fondi in parola.\n5.2. Giusta l'art. 32 cpv. 2 Lespr il diritto di notificare pretese di indennità tardive é perento tre mesi dopo il momento in cui il titolare del diritto espropriato ha avuto conoscenza della proponibilità delle pretese. Poiché, nella fattispecie, é in discussione un'occupazione temporanea di fondi non prevista dai piani d'espropriazione pubblicati, retta dall'art. 32 cpv. 1 lett. b Lespr, il termine di decadenza della relativa pretesa di indennizzo comincia a decorrere con l'inizio dell'occupazione effettiva: momento che non coincide però necessariamente con il primo giorno in cui si é verificata l'invasione del fondo con automezzi, macchine e materiali ma con quello in cui i resistenti, facendo prova della diligenza suggerita dalle circostanze, potevano ragionevolmente ritenere che l'agire delle imprese di costruzione fosse costitutivo di un'espropriazione temporanea dei loro diritti personali sui mapp. __________ e __________. A torto il Tribunale di prime cure ha considerato come decisiva la data in cui gli espropriati hanno avuto conoscenza del danno, applicando di fatto l'ipotesi contemplata dall'art. 31 cpv. 1 lett. c Lespr. Se difatti l'espropriazione temporanea delle dette particelle fosse stata prevista nei piani pubblicati nel periodo 6 novembre/5 dicembre 1995, i coniugi __________ avrebbero dovuto notificare le loro pretese di indennità per i danni aziendali temuti a seguito dell'occupazione dei posteggi dell'__________ entro il termine di esposizione degli atti, se non nell'importo - che non costituisce oltretutto un requisito di validità della notifica - per lo meno nel principio (fermo restando che la procedura di stima avrebbe dovuto essere posticipata ad una data successiva al compimento dei lavori). Trattasi pertanto di verificare se i resistenti hanno inoltrato le loro pretese di indennità entro tre mesi da quando, usando la dovuta attenzione, potevano rendersi conto che le imprese esecutrici dei lavori stessero svolgendo per conto dello __________ una vera e propria espropriazione temporanea dei mapp. __________ e __________. Orbene, come é stato specificato poco sopra, le opinioni delle parti divergono già sulla data in cui debuttò l'invasione delle particelle (giugno rispettivamente settembre): data che oltretutto - come si può dedurre dalle considerazioni che precedono - non corrisponde necessariamente al dies a quo. In assenza di ulteriori accertamenti che permettano di concludere in maniera affidante a quale data i resistenti potevano rendersi conto che fosse in atto un'espropriazione temporanea dei fondi in rassegna, il Tribunale non é in grado di pronunciarsi sull'esito della censura di perenzione delle pretese dei resistenti formulate con notifica del 25 novembre 1996. Per questo motivo si giustifica di accogliere il gravame retrocedere gli atti al presidente del Tribunale d'espropriazione affinché istruisca debitamente i fatti (art. 47 Lespr; 18 cpv. 1 PAmm) e si pronunci quale giudice unico (art. 38 cpv. 1 lett. a Lespr) sulla proponibilità della notifica 25 novembre 1996.\n7. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa di giustizia e le ripetibili devono essere poste a carico delle parti in proporzione al grado di soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 1, 16, 20, 24, 25, 26, 32, 38, 39, 47, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31 e 65 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza:"}