{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-28_1999-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17092&nX40_KEY=4933359&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ecef5784134b459d5b01327c5f1fa70f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.28"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:34:15", "Checksum": "0af702d76d976555f516a64831ca11c3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1999 50.1997.28\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 12 settembre 1997 dello\n|\n|\n__________ rappr. da: __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla sentenza 15 luglio 1997 (n. 455/88) con cui il Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha respinto le eccezioni di perenzione delle pretese e di carenza di legittimazione passiva sollevate dallo __________ avverso la notifica di indennità ex art. 32 Lespr presentata il 25 novembre 1996 da __________ e __________, __________, in relazione ai lavori di realizzazione di una rotonda (rotonda in zona est) a __________; |\nviste le risposte:\n- 25 settembre 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione del sopraceneri;\n- 16 ottobre 1997 di __________ e __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Nell'ottobre 1995 lo Stato ha promosso una procedura di espropriazione formale dei fondi necessari alla realizzazione di una rotonda (rotonda in zona est) a __________. Tra i fondi interessati dall'evento figuravano i mapp. __________, di cui lo Stato ha chiesto l'espropriazione di una superficie di circa 120 mq del sub d, corte, e __________, censito quale prato-campo, di cui lo __________ ha chiesto l'espropriazione di 895 mq.\nB. Con notifica 25 novembre 1996 indirizzata al Tribunale d'espropriazione sopracenerino __________ e __________, locatari del mapp. __________ di __________, ove gestiscono il __________, hanno chiesto la condanna dello __________ al versamento di un indennizzo per danni causati a seguito della costruzione della rotonda in rassegna. I predetti, che si sono richiamati all'art. 32 Lespr, hanno sostenuto che i posteggi dell'esercizio pubblico, ubicati al mapp. __________ e al dirimpettaio mapp. __________ di __________, e il relativo accesso erano stati occupati rispettivamente ostruiti dai macchinari e dai veicoli delle imprese esecutrici dei lavori. Questo fatto aveva provocato una diminuzione della clientela e, di riflesso, della cifra d'affari dell'__________.\nCon risposta 19 dicembre 1996 lo __________ ha contestato le pretese risarcitorie. Con ulteriore memoria 12 giugno 1997 esso ha sollevato le eccezioni di perenzione delle pretese e di carenza di legittimazione passiva.\nC. Con sentenza 15 luglio 1997 il Tribunale ha respinto entrambe le eccezioni.\nD. Con impugnativa 12 settembre 1997 lo __________ é insorto innanzi a questo Tribunale avverso il giudizio appena menzionato, chiedendo che venga annullato e che vengano ammesse le eccezioni in rassegna.\n__________ e __________ ed il Tribunale d'espropriazione hanno sollecitato la reiezione del gravame.\nDei rispettivi motivi, così come delle considerazioni svolte dall'istanza inferiore nel giudizio impugnato si dirà, per quanto necessario, in diritto.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale é data (art. 50 cpv. 1 Lespr), il ricorso é tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso é pertanto ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).\n2. Giusta l'art. 32 cpv. 1 Lespr, le pretese d'indennità possono essere presentate anche dopo il termine di esposizione e dopo la procedura di stima: se l'interessato prova che egli o il suo rappresentante sono stati nell'impossibilità di far valere la pretesa (lett. a); se l'interessato prova di aver saputo solo più tardi dell'esistenza di un suo diritto o se l'espropriante pretende di sottrarre un diritto non contemplato negli atti (lett. b); se si manifesta nel corso della costruzione dell'opera o dopo il compimento della stessa un danno che non era prevedibile o non lo era in tale misura al momento del deposito dei piani (lett. c). Il diritto di notificare pretese di indennità tardiva é perento tre mesi dopo il momento in cui il titolare del diritto espropriato ha avuto conoscenza della proponibilità delle pretese (art. 31 cpv. 2 Lespr).\n3. a) La legge d'espropriazione regola l'occupazione temporanea o l'acquisizione della proprietà fondiaria, di diritti reali o di diritti personali relativi a fondi in vista dell'attuazione di opere di interesse pubblico (art. 1 cpv. 1 della stessa).\nb) __________ e __________ sono locatari del mapp. __________. Questa premessa fattuale fondamentale, ancorché non contestata, é ulteriormente stata verificata da parte di questo Tribunale, che ha richiesto al patrocinatore dei resistenti copia del relativo contratto di locazione. Il 3 settembre 1998 questi si é limitato a trasmettere al Tribunale unicamente una copia dello scritto 29 dicembre 1995 con cui le proprietarie della menzionata particella hanno notificato ai resistenti un aumento della pigione. Ciò basta, nel concreto caso, a dimostrare la sussistenza di un rapporto locativo."}