20'500.-) va pertanto risarcita alle espropriate in aggiunta all'indennità loro dovuta per l'esproprio del terreno. Così facendo si evita l'indebito cumulo di indennizzi bandito dalla giurisprudenza (cfr. DTF 113 Ib 41 e rinvii) e si garantisce alle proprietarie il pieno risarcimento imposto dalla legge (art. 9 Lespr). Su questo punto, il ricorso del Cantone dev'essere parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata di conseguenza. 3. Il ricorrente pretende che tasse e spese del contenzioso di prima istanza vengano ripartite secondo soccombenza. Manifestamente a torto, poiché giusta l'art. 73 cpv.