95 I 455). Secondo la giurisprudenza (DTF 113 Ib 41, 112 Ib 536, 106 Ib 228), l'indennità dovuta all'espropriato si calcola in base al valore venale (oggettivo) del diritto espropriato o, alternativamente, in base al danno soggettivo subito dal proprietario se questa variante gli è più favorevole (Hess-Weibel, op. cit., N. 10 ad art. 19 LFespr; Knapp, Précis de droit administratif, N. 2298). Il dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr).