{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-08-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-26_1998-08-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17090&nX40_KEY=4933368&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3b9bb37fc836b77ebcf93aff5496313f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1998 50.1997.26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1998 50.1997.26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1998 50.1997.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:39:27", "Checksum": "c733d2333fd7d9e049a98290d586d131", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.08.1998 50.1997.26\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 29 agosto 1997 dello\n|\n|\n__________ rappr. da: __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 24 giugno 1997 (no. 436/51) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo __________ per acquisire la proprietà di 120 mq del mapp. __________ RF di __________ in vista della formazione di una rotonda (\"rotonda est\") in territorio di __________; |\nviste le risposte:\n- 11 settembre 1997 del Tribunale di espropriazione;\n- 23 settembre 1997 di __________, __________ e __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________, __________ e __________ sono proprietarie in ragione di 1/3 ognuna del mapp. __________ di __________, un fondo edificato di complessivi 1146 mq così censito a RF:\nA) ristorante/abitazione mq 167\nB) tettoia mq 50\nC) autorimessa mq 27\nd) corte mq 902\nLa particella è situata a N dell'abitato di __________, lungo la strada cantonale __________ -__________. La costruzione di due piani ivi esistente ospita il __________ __________, un esercizio pubblico gestito da __________ e __________. Lo spazio circostante l'edificio (corte sub. d) è adibito a posteggio e viene utilizzato come tale soprattutto dagli avventori del __________.\nIl PR di __________ colloca il mapp. __________ in zona __________ (zona residenziale intensiva; i.s. 0.7, i.o. 30%).\nB. Mediante avviso personale 27 ottobre 1995 e pubblicazione degli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) lo __________ ha promosso la procedura di espropriazione formale dei fondi necessari alla realizzazione della rotonda est in territorio di __________, opera prevista nell'ambito degli interventi di miglioramento dell'asse stradale __________ -__________. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 120 mq ca. del sub. d della part. 105, per i quali il __________ ha offerto un'indennità di fr. 300.- il mq.\nIl 5 dicembre 1995 le proprietarie hanno per contro notificato una pretesa d'indennizzo di fr. 36'000.- il mq per il terreno e di fr. 190'000.- per titolo di svalutazione dell'immobile, sostenendo che la perdita dei posteggi conseguente all'esproprio le avrebbe costrette a ridurre il canone di locazione del __________.\nAll'udienza di conciliazione tenutasi il 13 marzo 1996 le espropriate hanno ribadito di accettare il risarcimento di 300.- fr./mq proposto per l'esproprio parziale del sedime attorniante il ristorante. In quella stessa occasione l'ente pubblico ha ottenuto l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati a far tempo dal 1° maggio 1996, impegnandosi nel contempo a produrre due varianti concernenti l'accesso alla proprietà accompagnate dal relativo calcolo dei posteggi soppressi.\nIl 10 aprile 1996 lo __________ ha presentato tre planimetrie indicanti la situazione ante esproprio e le proposte di sistemazione dell'accesso. Stando a questa documentazione, nella parte E del fondo esistevano 17 posteggi, di cui 3 sarebbero stati eliminati con la variante 1 (accesso lungo la strada comunale) e 4 con la variante 2 (accesso diretto dalla rotonda). Per ogni posto auto soppresso l'ente espropriante ha offerto un indennizzo di fr. 4'500.- corrispondente all'affitto annuo del parcheggio (fr. 720.-) capitalizzato al tasso del 6% (fr. 12'000.-) dedotto il valore del sedime (fr. 300.-/mq x 25 mq = fr. 7'500.-).\nCon scritto 14 maggio 1996 le espropriate hanno contestato le allegazioni del __________, rilevando in sostanza che i posteggi esistenti sulla porzione orientale del fondo erano 18 e quelli persi 6: donde una pretesa d'indennità di fr. 27'000.- (fr. 4'500.-, come proposto dallo Stato, x 6).\nAmmessa la presenza di 18 posti auto, lo Stato ha dal canto suo ribadito l'intenzione di realizzare la variante 1 e proposto un risarcimento fr. 18'000.- per l'eliminazione di 4 posteggi (fr. 4'500.- per ogni posteggio).\nNel corso del sopralluogo effettuato il 27 maggio 1997 le parti hanno convenuto tra l'altro di formare l'accesso in corrispondenza della rotonda (variante 2). Lo Stato si è peraltro opposto al pagamento di qualsiasi indennizzo per soppressione di posteggi, mentre le espropriate si sono riconfermate nelle proprie pretese, riservandosi la facoltà di avanzare ulteriori richieste al termine dei lavori.\nC. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 24 giugno 1997 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute alle espropriate, riconoscendo loro fr. 300.- il mq per l'esproprio del terreno - come concordato tra le parti - e fr. 24'000.- a corpo per l'eliminazione di 5 posteggi.\nRiguardo a quest'ultima posta di danno, il primo giudice ha stabilito che in conseguenza dell'espropriazione sarebbero rimasti 13 posteggi, mentre in antecedenza erano 18. Accertato che i parcheggi persi erano 5, il relativo indennizzo è stato calcolato detraendo dal valore capitalizzato della locazione dei posteggi sacrificati il valore venale di tutta la superficie espropriata: in concreto fr. 24'000.-, pari alla differenza tra fr. 60'000.- (720.- fr. di locazione annua capitalizzata al 6% x 5) e fr. 36'000.- (fr. 300.-/mq x 120 mq espropriati).\nD. Avverso il predetto giudicato lo Stato è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in via principale lo stralcio dell'indennità accordata per la soppressione dei posteggi e la ripartizione delle spese di causa secondo la soccombenza, in via subordinata il rinvio degli atti all'istanza inferiore per un nuovo giudizio."}