8. Date le circostanze e l'esito del contenzioso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 22 ter Cost.; 5 LPT; 6, 19, 20 ss., 39, 48, 50, 70 Lespr; 13, 18, 28, 31 e 65 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 27 giugno 1997 (no. 414/48) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina per nuovo giudizio. 2. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili. | 3. Intimazione a: