Trattando il caso alla stregua di un semplice esproprio formale senza pregressa espropriazione materiale e valutando la relativa indennità dies aestimandi 27 giugno 1997, il Tribunale di espropriazione doveva coerentemente prendere in considerazione la precipua situazione pianificatoria esistente in quel momento; non poteva stimare il fondo in base al suo presumibile azzonamento in difetto dei vincoli istituiti dal PR, poiché questo approccio è tipico dell'estimo dell'indennizzo per titolo di espropriazione materiale, istituto che aveva esplicitamente dichiarato di voler ignorare. Incongruente anche su questo punto, la sentenza impugnata non può che essere annullata. 7.